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Art. 1875 — Costituzione a favore di un terzo

Art. 1875 — Costituzione a favore di un terzo

La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione [ 782 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7492/1996

A norma dell’art. 1875 c.c. la costituzione della rendita vitalizia a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede la forma dell’atto pubblico ad substantiam. Tuttavia, poiché l’ipotesi prevista dall’art. 1875 c.c. si verifica se la liberalità sia disposta con un contratto avente i requisiti prescritti dall’art. 1411 c.c., non è sufficiente ad integrarla che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto da un contratto concluso da altri soggetti, ma è necessario che costoro, come contraenti, glielo abbiano attribuito direttamente, come elemento del sinallagma.

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