Art. 1877 – Codice civile – Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite [1461, 1867 n. 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 14796/2009

In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, non costituisce causa di risoluzione per inadempimento del vitaliziante il sopravvenuto decesso, nel corso del rapporto, del beneficiario delle prestazioni alimentari e di cura, perché il sopraggiungere della morte del vitaliziato durante lo svolgimento del rapporto conseguente alla stipula del suddetto contratto comporta soltanto l'estinzione della prestazione periodica al cui adempimento si è obbligato il vitaliziante. .

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