Art. 1815 – Codice civile – Interessi

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.

Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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