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Art. 1824 — Crediti esclusi dal conto corrente

Art. 1824 — Crediti esclusi dal conto corrente

Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione [ 1243, 1, 1246 ].

Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s’intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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