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Art. 1839 — Cassette di sicurezza

Art. 1839 — Cassette di sicurezza

Nel servizio delle cassette di sicurezza la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7081/2005

In tema di responsabilità della banca verso l’utente nell’esercizio del servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto — che non costituisce caso fortuito, in quanto è evento prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto — grava sulla banca l’onere di dimostrare che l’inadempimento dell’obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile e, al fine di escludere la colpa, è insufficiente la generica prova della diligenza, essendo esteso detto onere probatorio sino al limite della dimostrazione dell’assenza di qualunque colpa, anche in quanto la prestazione alla quale è tenuta la banca ricade nella sua sfera di controllo, con la conseguenza che il creditore neppure ha la possibilità di identificare nel suo contenuto l’atto colposo che ha determinato l’inadempimento. (In applicazione del succitato principio, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non adempiuto l’onere probatorio gravante sulla banca, dato che questa si era limitata ad indicare le misure di sicurezza predisposte per evitare l’accesso al caveau, senza spiegare e giustificare le ragioni della loro inidoneità ad impedire l’accesso dei ladri nel locale).

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Cass. civ. n. 9640/1999

In tema di responsabilità della banca per furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, deve ritenersi articolata in modo da rendere possibile la verifica del relativo processo logico e come tale non affetta da contraddittorietà ed inadeguatezza, la motivazione, con cui un giudice di merito reputa sufficiente ad integrare gli estremi della «colpa grave» contemplata dall’art. 1229 c.c., l’omessa predisposizione da parte della banca di un servizio di vigilanza «affidato ad elementi umani», idoneo a rilevare tempestivamente l’esecuzione dell’impresa criminosa, argomentando dalla circostanza che, malgrado la presenza di attrezzature rispondenti ai più evoluti perfezionamenti tecnologici in tema di sicurezza, i ladri abbiano avuto la possibilità di penetrare e di trattenersi a lungo nei locali dell’istituto bancario (nella specie dal pomeriggio di un venerdì alla mattina del lunedì successivo), svaligiando ben 545 cassette di sicurezza. 

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Cass. civ. n. 8065/1997

L’art. 1839 c.c. delinea, in relazione al servizio delle cassette di sicurezza, una presunzione di responsabilità della banca dalla quale essa può liberarsi soltanto dimostrando il fortuito, che, comunque, non può individuarsi nel furto in quanto tale, atteso che trattasi di situazione prevedibile. Pertanto, non grava sull’utente l’onere di dimostrare l’inadeguatezza delle difese esistenti, dovendo egli limitarsi alla dimostrazione del danno subito e della sua entità, ma grava sulla banca l’onere di dimostrare il caso fortuito.

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Cass. civ. n. 6225/1994

Con riguardo al contratto bancario inerente al servizio delle cassette di sicurezza, la clausola, che contempli la concessione dell’uso della cassetta per la custodia di cose di valore non eccedente un determinato ammontare, facendo carico al cliente di non inserirvi beni di valore complessivamente superiore, e che, correlativamente, neghi oltre detto ammontare la responsabilità della banca per la perdita dei beni medesimi, lasciando sul cliente gli effetti pregiudizievoli ulteriori, integra un patto limitativo non dell’oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto, a fronte dell’inadempimento di essa all’obbligo di tutelare il contenuto della cassetta (obbligo svincolato da quel valore, alla stregua della segretezza delle operazioni dell’utente), fissa un massimale all’entità del danno dovuto in dipendenza dell’inadempimento stesso. Tale clausola, pertanto, è soggetta alle disposizioni dell’art. 1229 primo comma c.c., in tema di nullità dell’esclusione o delimitazione convenzionale della responsabilità del debitore per i casi di dolo o colpa grave. 

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Cass. civ. n. 5421/1992

Con il contratto disciplinato dall’art. 1839 c.c. (cassetta di sicurezza), che assume le caratteristiche di un contratto consensuale simile alla locazione di cose ed alla locatio operis, la banca (verso il corrispettivo di un canone) assume le obbligazioni tipiche di concedere in uso dei locali idonei all’espletamento del servizio, di provvedere alla custodia dei locali medesimi e di tutelare l’integrità delle cassette; l’oggetto del contratto va ravvisato non nella custodia, né nella garanzia delle cose contenute nelle cassette (la cui presenza è meramente eventuale), bensì nella sicurezza degli stessi locali dell’azienda di credito in cui le cassette sono situate. Ne consegue che le prestazioni della banca dedotte in contratto consistono essenzialmente in un facere avente come esclusivo termine di riferimento i locali in questione (e non già il contenuto delle cassette, non essendosi la banca obbligata a rispondere direttamente del contenuto delle cassette né a garantirne la restituzione) e che le modalità di esecuzione dal facere debbono corrispondere alla professionalità del bonus argentarius, richiedente un massimo grado di diligenza nella predisposizione dei mezzi idonei rispetto agli eventi pregiudizievoli comunque prevedibili. La clausola n. 2 delle Norme bancarie uniformi per il servizio delle cassette di sicurezza del 1976, richiamata nei singoli contratti, avente ad oggetto l’impegno del cliente a non conservare nella cassetta cose di valore complessivo superiore a quello convenuto, non integra l’oggetto del contratto introducendo un ulteriore obbligo del cliente, oltre quello primario di corrispondere il canone, ma ha l’unica funzione di limitare la responsabilità della banca; detta pattuizione, pertanto, mentre mantiene la sua validità, quale espressione di autonomia contrattuale non contraria a norme imperative, in ipotesi di colpa lieve, per il caso di dolo o colpa grave non solo contrasta con il principio di ordine pubblico interno insito nella norma dell’art. 1229 c.c., ma è anche inconciliabile con la funzione che il legislatore ha inteso assegnare alle cassette di sicurezza, in virtù della professionalità bancaria, cui deve connettersi un servizio caratterizzato dal massimo di sicurezza ipotizzabile contro eventi dannosi, umani e naturali, prevedibili.

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