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Art. 1892 — Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Art. 1892 — Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [ 1893, 1894, 1898 ].

L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.

L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16406/2010

In tema di assicurazione contro gli infortuni, l’onere imposto dall’art. 1892, cod. civ., all’assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell’annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.

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Cass. civ. n. 14069/2010

In tema di contratto di assicurazione che copra le spese per ricoveri da malattia, l’inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 c.c. non necessariamente presuppongono la consapevolezza da parte del contraente di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l’assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in base a motivazione carente ed incongrua, aveva ritenuto irrilevanti le reticenze dell’assicurata in ordine alla specificazione, in apposito questionario, degli accertamenti diagnostici effettuati in epoca appena precedente alla stipula della polizza, indicati soltanto come “esami di routine”, pretermettendo di valutare il contesto patologico che aveva dato luogo a detti accertamenti e conferendo, invece, improprio rilievo alla circostanza che gli stessi esami avevano poi avuto esito negativo).

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Cass. civ. n. 11/2010

In tema di assicurazione, a norma dell’art. 1892, secondo e terzo comma, c.c., se l’assicuratore viene a conoscenza di dichiarazioni inesatte dell’assicurato – ascrivibili a sua dolosa preordinazione o a grave errore di valutazione e tali da influire sulla valutazione del rischio – solo a seguito del verificarsi dell’evento oggetto di assicurazione, egli può limitarsi a rifiutare il pagamento dell’indennità, eccependo la violazione di un onere che la legge pone a carico dell’assicurato; nel caso in cui, invece, l’assicurazione abbia ad oggetto un rischio continuato, l’assicuratore, venuto a conoscenza della colpevole reticenza dell’assicurato, ha l’onere di rendere noto, nel termine di tre mesi indicato dall’art. 1892, secondo comma, c.c., se intenda impugnare o meno il contratto, e ciò allo scopo di evitare il pagamento dell’indennità per i rischi futuri.

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Cass. civ. n. 5849/2007

In tema di contratto di assicurazione, a fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato su circostanze relative alla valutazione del rischio, che siano ascrivibili a dolo o colpa grave di quest’ultimo, la norma dell’articolo 1892 c.c: da ritenersi applicabile al caso di polizza infortuni ed anche, come nella specie, di «prima salute» — conferisce all’assicuratore, nel concorso dell’ulteriore requisito della rilevanza delle dichiarazioni sulla formazione del consenso dell’assicuratore medesimo, sia il rimedio della impugnazione del contratto, previa manifestazione di una volontà in tal senso nel termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza di quel comportamento doloso o gravemente colposo, sia la facoltà — qualora l’evento si verifichi prima della scadenza di detto trimestrale ed a maggior ragione prima dell’inizio del suo decorso — di rifiutare il pagamento dell’indennizzo eccependo la causa di annullamento del contratto. 

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Cass. civ. n. 17840/2003

In tema di assicurazione contro i danni, qualora l’impresa assicuratrice abbia chiesto ed ottenuto dall’assicurato, con apposito questionario, specifiche informazioni sulle circostanze afferenti il rischio dedotto in contratto, la mancata inclusione, fra i quesiti così formulati, di determinati profili di fatto evidenzia un atteggiamento di indifferenza dell’assicuratore medesimo, nel senso di estraneità dei profili stessi all’ambito del proprio interesse di conoscenza, valutabile al fine dell’esclusione a carico dell’assicurato che li abbia taciuti di un comportamento reticente, secondo la previsione degli artt. 1892 e 1893 c.c. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto né illogica né incongrua la motivazione del giudice del merito che, argomentando dalla prassi comune delle compagnie di assicurazione di richiedere all’assicurato di fornire specifiche e dettagliate informazioni in apposito questionario, ha ritenuto in assenza nella parte stampata della proposta e di ogni altra richiesta anche informale, che l’assicuratore avesse nel caso dimostrato indifferenza rispetto a particolari circostanze, delle quali lo stesso assicuratore non aveva saputo dimostrare la potenziale influenza contraria alla determinazione del suo consenso). 

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Cass. civ. n. 3165/2003

L’elemento soggettivo per l’annullamento del contratto di assicurazione nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze da parte dell’assicurato (art. 1892, c.c.) non richiede che questi ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti. Pertanto, quanto al dolo, è sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, e, quanto alla colpa grave, che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza inerente al momento della coscienza dell’inesattezza o della dichiarazione della notizia, occorrendo che l’assicurato abbia consapevolezza della importanza dell’informazione; a quest’ultimo fine, ed allo scopo di delimitare l’obbligo dell’assicurato, l’assicuratore è, perciò, tenuto ad indicare le circostanze che egli intende conoscere.

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Cass. civ. n. 10292/2001

Le dichiarazioni inesatte o reticenti di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c. sono le dichiarazioni rese al momento del contratto di assicurazione che impediscono all’assicuratore di valutare le circostanze influenti sul verificarsi dell’evento dannoso assicurato, aumentandone o riducendone l’alea, con conseguente riflesso sul consenso dell’assicuratore o sulle condizioni contrattuali: in quanto tali, esse non incidono sull’oggetto del rischio assicurato, che rimane tale anche in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, ma toccano il quadro circostanziale nel quale l’assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso. Ne consegue che, allorché si controverta se l’infortunio professionale (nella specie verificatosi nel corso di lavori manuali) sia o meno indennizzabile in relazione al tipo di attività (dirigente di azienda agricola) che l’assicurato, al momento della stipulazione del contratto, aveva dichiarato di svolgere, si è fuori dall’ambito di applicabilità degli artt. 1892 e 1893 c.c., discutendosi non di un vizio nella formazione del consenso dell’assicuratore determinato da dichiarazioni inesatte o reticenti, ma dell’individuazione del rischio assicurato (ossia, nella specie, se attività, assicurata contro gli infortuni, comprenda o meno anche i lavori manuali), problema quartultimo, da risolversi attraverso l’interpretazione delle clausole di polizza, secondo i criteri ermeneutici posti dagli artt. 1362 ss. c.c. 

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Cass. civ. n. 8139/2001

L’art. 1892 c.c., in tema di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, prevede un ipotesi di annullamento del contratto sempreché al riguardo venga proposta apposita domanda, in difetto della quale alla violazione della norma non può ricollegarsi l’effetto — non previsto dalla norma in esame — della inoperatività del contratto assicurativo.

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Cass. civ. n. 3962/1999

La conoscenza delle concrete circostanze del rischio, da parte di agenti, incaricati o dipendenti della società assicuratrice, comporta la conoscenza legale delle suddette circostanze anche da parte della società, a condizione che i soggetti suddetti siano forniti del potere di rappresentanza dell’ente. Anche in assenza del potere di rappresentanza, tuttavia, non può escludersi che l’incaricato della compagnia di assicurazioni abbia trasferito alla propria mandante le conoscenze acquisite in relazione al rischio assicurato, ma è necessario che tale effettiva trasmissione di conoscenza sia concretamente provata dall’assicurato, anche per mezzo di presunzioni.

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Cass. civ. n. 2815/1999

In tema di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell’assicurato, quest’ultimo può evitare l’annullamento del contratto d’assicurazione provando che l’assicuratore conosceva, prima della conclusione del contratto, le circostanze relative alla dichiarazione inesatta od alla reticenza; tuttavia, la conoscenza da parte dell’impresa assicurativa non può essere confusa con quella dei soggetti che non hanno il potere di rappresentarla, il cui stato soggettivo è irrilevante, come può desumersi dall’art. 1391 c.c., che attribuisce rilevanza nei confronti del dominus del negozio allo stato soggettivo del rappresentante, ma non anche di chi abbia svolto una qualunque attività nel suo interesse, quali il procacciatore d’affari o l’agente privo di rappresentanza. Peraltro, può essere provato che i soggetti indicati abbiano trasferito la loro conoscenza all’assicuratore.

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Cass. civ. n. 2576/1997

Se l’assicuratore è venuto a conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni e delle reticenze dell’assicurato (art. 1892 c.c.) soltanto dopo il verificarsi del sinistro, può sia rifiutare il pagamento della somma assicurata in via di eccezione inadimplenti non est adimplendum sia agire per l’accertamento di tale inadempimento dell’assicurato, senza bisogno di impugnare il contratto di assicurazione.

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Cass. civ. n. 5115/1994

La causa di annullamento del contratto di assicurazione, prevista dall’art. 1892 c.c., esige il simultaneo concorso di tre elementi essenziali: a) una dichiarazione inesatta o una reticenza dell’assicurato; b) l’influenza di tale dichiarazione o reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio; c) che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto del dolo o della colpa grave dell’assicurato. Pertanto, non qualunque reticenza di circostanze conosciute dall’assicurato è causa di annullamento del contratto di assicurazione, ma l’annullamento è invocabile solo quando la dichiarazione falsa o reticente sia di tale natura che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l’avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto l’esatta o completa verità. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito secondo cui la dichiarazione dell’assicurato che aveva affermato, contrariamente al vero, di non aver subito furti di autoveicoli negli ultimi due anni, non costituiva causa di annullamento del contratto di assicurazione, contro il furto, dell’autovettura, avendo, in base di accertamenti di fatto, escluso l’esistenza di un nesso di causalità tra la menzogna dell’assicurato ed il consenso dell’assicuratore al contratto, che sarebbe stato concluso alle stesse condizioni anche senza la predetta menzogna).

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Cass. civ. n. 7697/1991

Le inesattezze e le reticenze dell’assicurato su circostanze che l’assicuratore conosce o avrebbe dovuto conoscere, perché notorie, non comportano una violazione dell’obbligo di collaborazione previsto dagli arte. 1892 e 1893 c.c. a carico dell’assicurato bensì vanno imputate all’assicuratore con la conseguenza che non possono giustificare la riduzione dell’indennizzo in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si  fosse conosciuto il vero stato delle cose. (Nella specie, si trattava della portata dell’autocarro assicurato, elevata, durante il rapporto di assicurazione, di sei quintali, senza alcuna modifica del veicolo, in forza del D.M. 28 aprile 1977 e non comunicata all’assicuratore in occasione della rinnovazione del contratto).

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Cass. civ. n. 11206/1990

Con riguardo all’ipotesi di annullamento del contratto di assicurazione, prevista dall’art. 1892 c.c., la configurabilità del dolo o della colpa grave del contraente implica che il dichiarante non solo fosse (o dovesse essere) a conoscenza delle circostanze taciute o inesattamente espresse, ma che fosse (o dovesse essere), inoltre, consapevole del loro valore determinante sul consenso dell’altra parte. A tal fine, per delimitare l’estensione del suddetto obbligo dell’assicurando, l’assicuratore, in ossequio alle regole di correttezza, è tenuto ad apprestare un quadro di riferimento delle circostanze che intende conoscere, tale da ridurre congruamente gli spazi di indeterminatezza circa i fatti, riguardanti persone o cose, alla conoscenza dei quali abbia interesse, con la conseguenza, in mancanza, che gli eventuali dubbi sulla rilevanza delle circostanze non (o inesattamente) dichiarate, ovvero sulla relativa colpevolezza, restano a carico dell’assicuratore, che vi ha dato causa. (Nella specie, con riferimento ad un contratto di assicurazione contro i danni da incendio stipulato con una società di persone, la S.C. ha confermato sul punto la decisione impugnata, che aveva ritenuto che la mancata inclusione da parte dell’assicuratore di quesiti riguardanti precedenti incendi subiti dai soci singolarmente, nell’esercizio di proprie attività imprenditoriali, doveva interpretarsi come sintomo di indifferenza della compagnia assicuratrice nei confronti delle vicende personali dei singoli soci, e, a maggior ragione, dei loro congiunti, per cui andava esclusa la ricorrenza del dolo o della colpa grave dell’assicurato, per avere quest’ultimo taciuto un precedente incendio occorso all’impresa di cui era titolare la moglie di un socio).

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Cass. civ. n. 8352/1987

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’assicurato non costituiscono causa di annullamento del contratto, ai sensi dell’art. 1892 c.c., se risulti che l’assicuratore era ugualmente a conoscenza della reale situazione di fatto. Tale conoscenza, acquisita direttamente o a mezzo di rappresentante, al fine di valutare il rischio nella sua effettività da parte dell’assicuratore, ha per oggetto una circostanza di fatto e non un patto del contratto di assicurazione e, pertanto, non è soggetta ai limiti di prova di cui agli artt. 2721 ss. c.c. e può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, compresa quella per testi.

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Cass. civ. n. 3751/1978

L’ipotesi di annullamento prevista dall’art. 1892 c.c., in tema di dichiarazioni inesatte o reticenti fatte dall’assicurato all’assicuratore, non costituisce una applicazione generale sull’errore, ma dà luogo ad un autonomo rimedio sia per il fondamento normativo (che va individuato nella violazione dell’obbligo precontrattuale dell’assicurato, di descrizione del rischio oggetto del negozio) e sia per la disciplina degli elementi e delle conseguenze della fattispecie che diverge radicalmente da quella del comune errore-vizio (per la più ampia portata dell’errore essenziale e per la rilevanza dell’errore incidentale). Pertanto per l’annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892 c.c., non sono utilizzabili i criteri sull’essenzialità dell’errore ai fini dell’ordinaria annullabilità del contratto per vizio del consenso. La decadenza comminata dall’art. 1892 c.c. a carico dell’assicuratore, che non dichiari all’altra parte la volontà di impugnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell’inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni dell’assicurato, non è rilevabile di ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte. Tale eccezione deve essere proposta, al più tardi, nel giudizio di appello, non potendo essere prospettata in cassazione, stante il divieto di sollevare in tale sede questioni nuove che implichino indagini di fatto.

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