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Art. 1944 — Obbligazione del fideiussore

Art. 1944 — Obbligazione del fideiussore

Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale . In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 412/2007

La clausola, con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore su semplice richiesta del medesimo configura una valida espressione di autonomia negoziale e dà vita ad un contratto atipico di garanzia, che pur derogando al principio dell’accessorietà, non fa venir meno la connessione fra il rapporto fideiussorio e quello principale, anche al fine della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell’art. 4 n. 3 c.p.c., nei confronti del convenuto straniero (fattispecie precedente all’entrata in vigore della legge n. 218 del 1995).

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Cass. civ. n. 365/1996

L’obbligazione principale e quella fideiussoria, per quanto tra loro collegate, essendo quella garantita presupposto dell’obbligazione di garanzia e questa servendo allo scopo di quella, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva — perché il fideiussore rimane estraneo al rapporto cui si richiama la garanzia — ma anche oggettiva, perché la causa fideiussoria è fissa e uniforme — mentre l’obbligazione garantita può appoggiarsi ad una qualsiasi causa idonea — con la conseguenza che la disciplina normativa dell’obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che, nel valutare la validità o meno della fideiussione prestata a favore di non residenti senza autorizzazione ministeriale, ha considerato autonomamente il contratto di garanzia, senza attribuire rilievo al contratto garantito).

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Cass. civ. n. 2517/1995

Se non è stato pattuito il beneficium excussionis, l’obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio, è solidale con quella del debitore principale e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale.

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Cass. civ. n. 10610/1994

In tema di fideiussione, benché il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944, comma 2, c.c. non sia esperibile in via normale nel caso di fallimento del debitore principale — in considerazione dell’universalità oggettiva che qualifica le procedure concorsuali liquidatone e che è incompatibile con la struttura del beneficio, poiché la relativa eccezione presuppone l’indicazione, da parte del garante, dei beni del debitore da sottoporre ad esecuzione — tuttavia le parti possono convenire l’efficacia della preventiva escussione anche in presenza del fallimento del debitore, purché detta volontà emerga con chiarezza dalle clausole contrattuali.

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Cass. civ. n. 10850/1993

Con riguardo alla polizza fideiussoria, l’esclusione pattizia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 c.c., non vale a tipicizzare un negozio — che presenta gli elementi sintomatici dell’assicurazione fideiussoria — come contratto atipico di garanzia a prima richiesta, caratterizzato dall’obbligo del garante di eseguire la prestazione oggetto della garanzia senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all’efficacia e, in genere, alle vicende del contratto di base; detta convenzione infatti, vieta al garante di chiedere che venga preventivamente escusso il debitore principale, ma non ha l’effetto di inibire al medesimo garante la proponibilità delle eccezioni e delle difese spettanti al fideiussore.

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Cass. civ. n. 4218/1985

Qualora la fideiussione venga prestata con il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, come contemplato dall’art. 1944 secondo comma c.c., la declaratoria di fallimento di detto debitore principale, e la conseguente impossibilità del creditore di esperire contro di lui azione esecutiva individuale sui beni indicati dal fideiussore, non implica di per sé l’esigibilità del debito del fideiussore medesimo, ove nella concreta regolamentazione di detto beneficio che rientra nella disponibilità delle parti, quell’esigibilità sia collegata ad una situazione d’impossibilità definitiva, totale o parziale, di recupero del credito nei confronti del debitore principale, e quindi in ipotesi di fallimento, alla conclusione della procedura concorsuale senza il soddisfacimento del credito stesso.

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Cass. civ. n. 1648/1978

Il fideiussore non può liberarsi dal proprio obbligo di garanzia con il versare al debitore garantito la somma necessaria all’adempimento dell’obbligazione, poiché è suo obbligo eseguire direttamente la prestazione nei confronti del creditore, qualora il debitore principale non adempia.

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Cass. civ. n. 3835/1975

Nella fideiussione, mentre la subordinazione dell’obbligazione del fideiussore all’inadempimento del debitore principale è elemento tipico e necessario (che diversifica la fattispecie da quella della espromissione), tale non è il beneficium excussionis, che comporta per il creditore, prima che gli sia consentito di escutere il fideiussore, l’onere di aggredire il patrimonio del debitore principale inadempiente.

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