Art. 1949 – Codice civile – Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore

Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore [1955].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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