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Art. 2050 — Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose

Art. 2050 — Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [ 1681, 2054 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16638/2017

La particolare responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c. incombe esclusivamente su chi esercita l’attività pericolosa e non anche su colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore.

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Cass. civ. n. 16637/2017

In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l’esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che il danneggiato sia un terzo piuttosto che un proprio incaricato e che i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi; per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall’art. 2050 c.c., non rileva, altresì, la semplice prova dell’imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l’adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell’arte o la comune diligenza imponevano.

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Cass. civ. n. 10513/2017

La responsabilità di cui all’art. 2043 c.c. e quella ex art. 2050 c.c. presuppongono un unico fatto costitutivo, la causazione del danno, ed un elemento reciprocamente specializzante, dato dal criterio d’imputazione alternativo che, in un caso, è la colpa, e, nell’altro, lo svolgimento di un’attività pericolosa, sicché pronunciare in ordine all’applicabilità della prima norma implica escludere quella della seconda per il medesimo fatto, stante l’unicità dell’oggetto del processo ed il nesso di reciproca esclusione tra le due fattispecie legali, e come l’una domanda può essere modificata con l’introduzione dell’altra in corso di causa, nel rispetto delle previsioni dettate per il giudizio ordinario dall’art. 183 c.p.c., così anche il giudicato formatosi sulla responsabilità per uno dei due titoli esclude la riproponibilità dell’azione per far valere l’altro

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Cass. civ. n. 15113/2016

La responsabilità dell’esercente un’attività pericolosa presuppone che si accerti un nesso di causalità tra l’attività svolta e il danno patito dal terzo, a tal fine devendo ricorrere la duplice condizione che l’attività costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto concausa di un incendio, dolosamente appiccato da terzi, la mera presenza nell’immobile incendiato di acetilene, utilizzato per la deverdizzazione delle arance, senza considerare, invece, che il fatto del terzo presentava i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della eccezionalità, idonei ad escludere altri fattori causali).

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Cass. civ. n. 12900/2012

La qualifica di un’attività come “pericolosa”, ai sensi dell’art. 2050 c.c., dipende unicamente dal contenuto intrinseco di essa, a nulla rilevando né che alcuna norma di legge la qualifichi come pericolosa, né che sia svolta senza fine di lucro o per fini filantropici. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva qualificato come “pericolosa” l’attività svolta da una scuola di alpinismo senza fini di lucro, e, conseguentemente, condannato ex art. 2050 c.c. la scuola al risarcimento del danno, patito da un allievo caduto durante un’arrampicata).

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Cass. civ. n. 3424/2012

In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall’art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso, con onere della prova incombente al danneggiato; pertanto, qualora un evento dannoso sia imputabile astrattamente a più soggetti e, essendo certo che il responsabile del sinistro sia uno solo, non si riesca ad individuare, in concreto, che abbia posto in essere il comportamento produttivo di danno, non trova applicazione la norma dell’art. 2055 c.c., la quale presuppone che il fatto lesivo sia imputabile a più persone. (Fattispecie in tema di incendio a causa di spettacolo pirotecnico).

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Cass. civ. n. 10300/2007

Costituiscono attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 c.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un’azione, ma anche nell’ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Ne consegue che l’attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma (fattispecie relativa agli scavi su un tratto di costa effettuati dall’amministrazione pubblica per la realizzazione di un nuovo porto).

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Cass. civ. n. 5254/2006

Sia con riguardo all’esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l’affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell’esercente l’attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l’attività o la cosa e il danno patito dal terzo: a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’esercente dell’attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito cioè la eccezionalità e l’oggettiva imprevedibilità e sia idonea, da sola, a causare l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo.

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Cass. civ. n. 20359/2005

Ai fini del riconoscimento della sussistenza della responsabilità da atto illecito ricollegabile all’esercizio di attività pericolosa e del conseguente danno è necessaria l’esistenza del nesso di causalità tra l’attività pericolosa stessa e l’evento di danno, riconducibili all’esercente; tale nesso deve consistere in una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell’attività pericolosa o dei mezzi adoperati, giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell’art. 2043 c.c., se ne ricorrono i presupposti di applicazione. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo e confermando sul punto la sentenza impugnata del giudice di merito, ha rilevato la congruità e la logicità dell’accertamento compiuto da quest’ultimo, in base al quale era stata rigettata la domanda di risarcimento di un soggetto relativa alle conseguenze di una caduta su uno Spazio ghiacciato, siccome l’evento non era collegabile alla titolarità dell’esercizio di attività alberghiera con annesso spiazzo per la sosta di veicoli e, sotto il profilo del nesso eziologico, se ne era ravvisata l’insussistenza perché l’evento medesimo era dipeso dalla scelta dello stesso soggetto di avventurarsi su un tracciato ghiacciato, agevolmente individuabile con l’uso dell’ordinaria attenzione e prudenza). L’art. 2050 c.c., partendo dal presupposto logico che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, prende in considerazione solo quelle di per sé potenzialmente dannose per l’alta percentuale di danni che possono provocare, in ragione della natura o per la natura dei mezzi adoperati, assoggettandole al giudizio di responsabilità indicato dalla norma stessa. Nell’ambito di applicabilità di quest’ultima si possono inquadrare anche gli eventi collegati ad un comportamento omissivo, a condizione che si tratti di omissione qualificata, come accade quando il soggetto non adotti misure preventive rispetto al verificarsi dei danni alle quali sia tenuto per legge o per contratto.

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Cass. civ. n. 20357/2005

In materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in quanto tale: la prima riguarda un’attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell’operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.; la seconda concerne un’attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l’alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall’art. 2050 c.c. La distinzione tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività comporta un accertamento di fatto, perché, nel primo caso, si tratta di verificare il grado di diligenza o di perizia dell’operatore e, nel secondo caso, la natura dell’attività o il grado di efficienza dei mezzi utilizzati. La valutazione relativa a tale accertamento è rimessa al giudice del merito che, pertanto, risulta insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivata. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito impugnata che, in relazione ad un incendio propagatosi in un immobile condotto in locazione, aveva ritenuto, con motivazione congrua, che la saldatrice elettrica, utilizzata per lavori di carpenteria all’interno dei locali del predetto immobile, non era idonea a sviluppare l’incendio dedotto in giudizio).

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Cass. civ. n. 20334/2004

Le attività pericolose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati, rendono probabile e non semplicemente possibile iI verificarsi di un evento dannoso e importano responsabilità ex art. 2050 c.c., devono essere tenute distinte da quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva escluso che l’uso di una piscina di per sè costituisse attività pericolosa, e nel contesto, in cui la piscina costituiva il semplice elemento coerografico di una festa, aveva attribuito la responsabilità per i danni alla persona subiti da uno degli ospiti, che al buio decideva di tuffarsi nella medesima, esclusivamente alla sua improvvisa e sconsiderata decisione, di cui neppure l’eventuale presenza di un bagnino avrebbe potuto evitare le conseguenze negative).

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Cass. civ. n. 17369/2004

La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. ben può prescindere dall’attività in sè e per sè considerata, il che si verifica quando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell’attività medesima (ad es., materie infiammabili, proiettili di arma da fuoco, gas in bombole, ecc.), i quali, anche per un’imperfetta costruzione, a livello progettuale o di confezione, conservino un’intrinseca potenzialità lesiva collegata allo svolgimento dell’attività di cui costituiscono il risultato, anche quando il danno si produca in una fase successiva, purchè ne dipenda in modo sufficientemente mediato.

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Cass. civ. n. 7916/2004

La pericolosità di un’attività va apprezzata, per gli effetti di cui all’art. 2050 c.c., esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l’applicazione della norma citata. In particolare, con riferimento alla gestione di un impianto sciistico, non è possibile escludere la pericolosità della suddetta attività perchè coloro che praticano lo sci non adottano normalmente le cautele che sarebbero opportune, giacchè cosa opinando si assumerebbe a parametro valutativo non già l’attitudine dell’attività a recare danno, bensì il grado di diligenza comunemente riscontrabile, laddove la questione da porsi è se, in relazione alle caratteristiche della pratica sportiva in esame, sia qualificabile come pericolosa l’attività di gestione dell’impianto con riferimento alla necessità di delimitazione della via di imbocco alla sciovia mediante materiali rigidi infissi nella neve su area sciabile e frequentata da sciatori inesperti.

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Cass. civ. n. 6988/2003

In materia di responsabilità civile, il limite della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. risiede nell’intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non già ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c. espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione all’incidenza della colpa del danneggiato.

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Cass. civ. n. 15288/2002

In materia di responsabilità extracontrattuale, ai fini dell’applicazione dell’art. 2050 c.c. il giudizio di pericolosità eventuale dell’attività dev’essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell’esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell’esercizio dell’attività. (Nel caso, il giudice del merito ha ritenuto con motivazione ritenuta dalla S.C. immune da censure rilevabili in sede di legittimità costituire pericolosa
ex art. 2050 c.c. l’attività di falciatura dell’erba esercitata con mototrancia agganciata e trainata da trattore e dotata di mezzi meccanici taglienti).

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Cass. civ. n. 10382/2002

In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (nella specie, produzione e di-stribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dell’art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento delll’esistenza del nesso eziologico la prova del quale incombe al danneggiato tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. In particolare, nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell’evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l’esercizio dell’attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all’esercente. Il relativo accertamento rientra tra i poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione ove sufficientemente e logicamente motivato.

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Cass. civ. n. 2220/2000

Ai fini dell’accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 c.c., il giudizio sulla pericolosità dell’attività svolta ossia l’apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura, o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell’evento dannoso da essa causato, distinguendosi, così, dall’attività normalmente innocua, che diventa pericolosa per la condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all’art. 2043 c.c. quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivata. Rispetto a tale accertamento di fatto, l’onere di provare la sussistenza di un’attività pericolosa incombe su chi invoca l’applicazione dell’art. 2050 c.c. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha confermato, in parte qua, la decisione della corte di merito, che, in riforma di quella del giudice di primo grado, aveva rigettato la richiesta ex art. 2050 c.c. di risarcimento dei danni subiti dall’attore appellato durante una gara sciistica, della cui organizzazione non era stata invocata la qualificazione come attività pericolosa ex lege, escludendo l’applicabilità di detta nonna per non essere stata fornita dallo stesso attore la prova della pericolosità della predetta attività di organizzazione).

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Cass. civ. n. 5744/1999

Allorquando l’attività pericolosa venga esercitata da un ente collettivo, con la responsabilità di quest’ultimo, ex art. 2050 c.c., può concorrere quella della persona fisica che svolga detta attività, insorgendo in tal caso una responsabilità solidale ex art. 2055 primo comma c.c. in ordine al rapporto esterno tra danneggiante e danneggiato, mentre i rapporti interni fra questi ultimi sono disciplinati dalle diverse norme sulla responsabilità contrattuale e/o aquiliana ex art. 2043 c.c. Ne consegue che una volta formatosi il giudicato sul rapporto esterno fra il danneggiato e l’esercente dell’attività pericolosa, non può quest’ultimo invocare l’art. 2050 c.c. nei confronti di altro soggetto ritenuto corresponsabile del danno stesso, dal momento che tale norma non disciplina il rapporto interno fra corresponsabili del danno e che la stessa parte non può al contempo essere soggetto attivo e passivo della medesima norma, ancorché nei confronti di parti diverse.

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Cass. civ. n. 10951/1996

Per «attività pericolose», agli effetti di cui all’art. 2050 c.c., devono intendersi quelle cosa qualificate da specifiche norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare la incolumità pubblica, ovvero quelle per le quali la pericolosità trova riscontro nella natura delle cose e dei mezzi adoperati; mentre non possono considerarsi tali quelle nelle quali la pericolosità insorga per fatti estranei. (Riaffermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito nel punto in cui questa in relazione ai danni riportati da una petroliera in occasione dell’esplosione avvenuta a bordo dopo essere stata colpita da un fulmine mentre era ormeggiata al molo petroli del porto di Genova, per operazioni di zavorramento ha escluso la responsabilità del Consorzio del Porto, quale asserito soggetto coordinatore della predetta attività, in quanto detto ente non era stato partecipe della materiale attività pericolosa, né era tenuto a prestare assistenza alla nave nella specifica operazione).

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Cass. civ. n. 4710/1991

La presunzione di responsabilità contemplata dalla norma dell’art. 2050 c.c. per le attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell’esercente l’attività pericolosa l’onere di dimostrare l’adozione di «tutte le misure idonee ad evitare il danno»: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l’evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l’evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l’insorgenza a causa dell’inidoneità delle misure preventive adottate. L’accertamento relativo all’idoneità delle cautele prescritte dalla norma (al pari di quello concernente il rapporto eziologico e la natura dell’attività) integra un’indagine di fatto riservata al giudice del merito il cui apprezzamento si sottrae al sindacato di questa corte solo se fondato su argomentazioni immuni da vizi logici ed errori di diritto.

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