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Art. 2003 — Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

Art. 2003 — Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo [ 1376, 1994 ].

Il possessore del titolo al portatore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo [ 1836 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10694/2001

In tema, di titoli al portatore, il principio secondo cui, per il trasferimento effettivo della titolarità del diritto incorporato, è necessaria l’esistenza di un valido negozio di trasferimento, il cui onere probatorio non grava sull’accipiens (restando a carico del tradens la prova del contrario), deve ritenersi operante ai fini della restituzione del titolo — e, dunque, nel rapporto tra cedente e cessionario, ovvero tra effettivo titolare del credito e mero detentore del titolo —, ma non anche nel rapporto con il debitore, nel quale la consegna del documento configura un negozio astratto di trasferimento, tale da attribuire all’
accipiens l’investitura del diritto incorporato, nonché la presunzione di titolarità, indipendentemente dalla prova di una iusta causa traditionis . Ne consegue che il debitore, da un canto, ha il dovere di adempiere, dall’altro, è liberato dall’obbligazione se esegue la prestazione nei confronti del possessore non titolare, ma pur tuttavia legittimato attraverso le debite forme che attengono all’identificazione della persona del presentatore, a meno che non versi in dolo o colpa grave (e tanto risulti dalla relativa prova, posta comunque a carico di chi contesti l’efficacia liberatoria del pagamento, presumendosene la buona fede ai sensi dell’art. 1147, terzo comma, c.c.), mentre il possesso del titolo fa legittimamente presumere il mancato pagamento, spettando, all’uopo, al debitore la dimostrazione che l’obbligazione cartolare sia stata estinta nei confronti del legittimo portatore, ovvero nei confronti del precedente possessore, purché ciò risulti dal titolo.

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Cass. civ. n. 4571/1992

Nel contesto della dimensione polifunzionale che le banche e gli istituti di credito vanno sempre più accentuatamente assumendo, la diligenza del buon banchiere – qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell’agente richiede – trova applicazione non solo con riguardo all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Tale diligenza, che va valutata non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono, comporta che, in particolare con riguardo alla negoziazione di titoli al portatore, la (mera) identificazione del presentatore non può considerarsi cautela di per sé idonea ad escludere ogni eventuale responsabilità dell’istituto nei confronti del legittimo possessore.

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Cass. civ. n. 527/1973

La traditio del titolo al portatore legittima il possessore del titolo stesso all’esercizio del diritto in esso menzionato; ma, nei diretti rapporti interni fra il tradens e l’accipiens, l’appartenenza della titolarità del diritto è condizionata alla validità del rapporto sottostante tra essi intercorso.

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