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Art. 2097 — Durata del contratto di lavoro

Art. 2097 — Durata del contratto di lavoro

[ Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialita del rapporto o da atto scritto.

In quest’ultimo caso l’apposizione del termine e priva di effetto, se e fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volonta delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato.

Salvo diversa disposizione delle norme corporative se il contratto di lavoro e stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro puo recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione dell’articolo 2118 . ]

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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