Art. 2111 – Codice civile – Servizio militare

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, [salvo diverse disposizioni delle norme corporative].

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente [2119].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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