Art. 2127 – Codice civile – Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo

È vietato all'imprenditore di affidare ai propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi [2100].

In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se lavori sotto ordini, orari e istruzioni altrui, sei in una posizione di subordinazione, anche se il contratto dice altro.
  • Non conta come ti hanno inquadrato: se nella realtà lavori come dipendente, il giudice può riqualificare il rapporto anche contro quanto scritto nel contratto.
  • Il licenziamento non è una scelta libera del datore di lavoro: senza giusta causa o giustificato motivo può essere dichiarato illegittimo, con conseguenze economiche anche rilevanti.
  • Anche le dimissioni seguono regole precise: se non vengono effettuate con la procedura telematica prevista, possono essere considerate inefficaci.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 7743/2000

La dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (fattispecie cosiddetta di distacco o comando), in forza del principio generale che si desume dall'art. 2127 c.c. e dalla L. n. 1369 del 1960 — che esclude che un imprenditore possa inserire a tutti gli effetti un proprio dipendente nell'organizzazione di altro imprenditore senza che il secondo assuma la veste di datore di lavoro —, è consentito soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, sì che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso.

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