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Art. 2100 — Obbligatorietà del cottimo

Art. 2100 — Obbligatorietà del cottimo

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo [ 2099 ] quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione [ 2101, 2127, 2131 ].

[ Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4524/1988

La legittimità o meno di un accordo aziendale in tema di cottimo e di determinazione delle relative tariffe deve essere dal giudice del merito verificata mediante una compiuta analisi dell’accordo stesso in relazione ai parametri normativi stabiliti dagli artt. 2100 e 2101 c.c. ed alle disposizioni in materia della contrattazione collettiva nazionale di categoria, tenendo conto, quanto al problema delle conseguenze disciplinari del mancato rispetto dei ritmi di cottimo, che le sanzioni applicabili al lavoratore per tale condotta, configurabile come scarso rendimento, vanno ricercate nel codice disciplinare predisposto dal contratto collettivo di categoria, non occorrendo che esse siano predeterminate dall’accordo aziendale predetto. (Principio affermato in relazione all’accordo 4 marzo 1981 del quale l’impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva escluso l’idoneità a determinare la caducazione del regime di cottimo libero — ed all’art. 11 del C.C.N.L. del 1979 per le aziende metalmeccaniche).

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Cass. civ. n. 692/1988

La prefissazione dei ritmi di cottimo costituisce materia di contrattazione collettiva in relazione alla quale le organizzazioni sindacali svolgono una funzione di tutela delle condizioni di lavoro e di salvaguardia delle condizioni di salute dei lavoratori, i quali, nell’esecuzione del cottimo, impegnano maggiori energie psicofisiche. Ne deriva che la scelta e l’attuazione dei mezzi di tutela di tali beni primari configurano esercizio di attività sindacale, con l’ulteriore conseguenza che costituisce condotta o comportamento antisindacale, suscettibile di repressione ai sensi dell’art. 28 della L. n. 300 del 1970, l’irrogazione di sanzioni disciplinari a lavoratori che — oltre il rendimento minimo contrattualmente previsto — si siano rifiutati di eseguire il cottimo nella maggiore misura pretesa dal datore di lavoro in contrasto con le rivendicazioni sindacali.

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Cass. civ. n. 2481/1981

A norma dell’art. 2100 c.c. l’obbligatorietà del cottimo si verifica soltanto quando sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro in economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato, superiore a quello conseguibile in detta ipotesi normale: il che può verificarsi o in conseguenza dei ritmi produttivi imposti da una particolare organizzazione del lavoro (come nel caso di linea a catena o di linea a flusso continuo) o quando la valutazione della mercede da corrispondere avvenga sulla base dell’unità di tempo mediamente necessario per il conseguimento di un dato risultato produttivo e sia cosa il risultato della misurazione dei tempi di lavoro. (Nel caso in esame la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente i giudici del merito avessero negato l’applicabilità dell’art. 2100 c.c. allorché il datore di lavoro, avendo accertato che l’introduzione di nuovi macchinari si era tradotta in un incremento della produttività aziendale, aveva offerto ai propri dipendenti un incremento percentuale della paga base, destinato a rimanere fisso, indipendentemente da eventuali variazioni in più o in meno di siffatto incremento).

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