Art. 2163 – Codice civile – Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte [2702] al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive [1641], secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna [1641];
2) se si tratta di scorte morte [1640] circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato di uso [998, 1640].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.