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Art. 2150 — Rappresentanza della famiglia colonica

Art. 2150 — Rappresentanza della famiglia colonica

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta [ 1387 ], nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica [ 2141 ].

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell’esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica [ 1294, 2740 ]. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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