Art. 2141 – Codice civile – Nozione

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro [2082, 2765], in proprio e quale capo di una famiglia colonica [2142, 2150], si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse [2135] al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse [2155, 2156, art. 2164 del c.c., 2187].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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