Art. 2141 – Codice civile – Nozione
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro [2082, 2765], in proprio e quale capo di una famiglia colonica [2142, 2150], si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse [2135] al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse [2155, 2156, art. 2164 del c.c., 2187].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12124/2023
In tema di mezzadria, il mezzadro non è legittimato all'instaurazione di un giudizio petitorio, giacché titolare di un diritto di godimento personale e non reale.
Cass. civ. n. 19046/2003
Quando due giudizi tra le stesse parti (nella specie, giudizio di opposizione proposta dal proprietario di un fondo alla richiesta di conversione in affitto di un asserito rapporto di mezzadria, preceduto da un giudizio possessorio nel quale i sedicenti mezzadri lamentavano lo spoglio del fondo stesso da parte del proprietario) abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato (nella specie, giudicato possessorio), l'accertamento compiuto in ordine a una situazione giuridica - o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punti decisivi - comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l'esame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il giudizio instaurato successivamente (nella specie, l'opposizione alla richiesta di conversione del rapporto agrario) abbia finalità diverse da quelle che costituirono il "petitum" e lo scopo del primo.