Art. 2162 – Codice civile – Efficacia probatoria del libretto colonico

Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico2161] fanno prova a favore e contro ciascuno di contraenti [272], se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente [2732, 2964 ss.].

Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.

In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte [2707].

Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s'intende approvato [1427]. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro [1832, 2169, 2964; 266 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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