Art. 2187 – Codice civile – Usi

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II [2141 ss.], III [2164] e IV [2170] di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi [1374].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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