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Art. 2187 — Usi

Art. 2187 — Usi

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II [ 2141 ss. ], III [ 2164 ] e IV [ 2170 ] di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi [ 1374 ].

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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