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Art. 2188 — Registro delle imprese

Art. 2188 — Registro delle imprese

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [ 2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329, 2493, 2502 bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2845, 2949 ].

Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico [ disp. att. 100, 101 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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