Art. 2209 – Codice civile – Procuratori

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori [2196, n. 5], i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa [2204], pur non essendo preposti ad esso.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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