Art. 2223 – Codice civile – Prestazione della materia
Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [1470, 1658].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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