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Art. 1228 — Responsabilità per fatto degli ausiliari

Art. 1228 — Responsabilità per fatto degli ausiliari

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro [ 1229, 1717, 2049 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6053/2010

In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l’inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l’incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto, ai sensi dell’art. 1228 cod.civ., questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell’ausiliario; tuttavia la colpa di quest’ultimo potrà fondare un’azione di regresso del contraente nei suoi confronti.

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Cass. civ. n. 5150/1995

In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l’art. 1228 c.c., disposizione con cui è stata estesa all’ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 c.c., presuppone che l’opera svolta da questi ultimi sia connessa con l’adempimento della prestazione, in modo che, ai fini dell’affermazione della detta responsabilità, deve essere accertato il nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore. (Nella specie, la S.C: ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto una società di trasporti responsabile della perdita della merce, in quanto causata dal fatto doloso attribuito ad un dipendente, il quale, pur dimissionario, aveva agito in nome e per conto di detta società, convenendo le modalità di carico della merce ed assicurando l’utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a terzi estranei alla società).

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Cass. civ. n. 185/1976

Il principio secondo cui gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento decorrono dalla data del verificarsi del danno trova applicazione soltanto in materia di responsabilità extracontrattuale, in quanto, ai sensi dell’art. 1219 secondo comma n. 1 c.c., il debitore del risarcimento del danno cagionato da fatto illecito deve essere ritenuto in mora (
mora ex re) dal giorno dell’illecito stesso. Quando invece, l’obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, i medesimi interessi decorrono solo dalla domanda giudiziale, quale atto idoneo a costituire in mora il debitore, anche se, a quella data, il credito non sia ancora liquido ed esigibile; l’accertamento nel corso del giudizio della sussistenza dell’ammontare del credito ha, infatti, effetto retroattivo dalla data della domanda. Qualora fra contrapposti debiti omogenei non operi la compensazione legale, difettando uno di essi dei requisiti della liquidità ed esigibilità (nella specie, trattandosi di debito per risarcimento di danno non ancora accertato nell’
an e nel quantum), la compensazione giudiziale può essere disposta dal giudice solo se il credito illiquido opposto in compensazione sia di pronta e facile liquidazione. Peraltro, l’uso della facoltà di dichiarare la compensazione giudiziale è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in Cassazione, così come è incensurabile, ove congruamente motivato, l’accertamento della sussistenza dell’estremo della facile e pronta liquidabilità, risolvendosi in una valutazione di fatto.

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Cass. civ. n. 231/1973

La responsabilità del debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, prevista dall’art. 1228 c.c., ricorre tanto nell’ipotesi che detti terzi siano dipendenti legati con vincolo di subordinazione all’azienda di lui, quanto nel caso che di essi egli si sia assicurato la collaborazione nelle operazioni preordinate all’esecuzione del contratto, ancorché siano estranei all’azienda e al rapporto con il creditore; pertanto va compreso nel novero di tali ausiliari il vettore del quale il venditore si avvalga per la consegna al compratore della cosa venduta.

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