Art. 1228 – Codice civile – Responsabilità per fatto degli ausiliari

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro [1229, 1717, 2049].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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