Art. 2233 – Codice civile – Compenso
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene] [1657, 1709, 1755, 2225].
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Sono nulli [1418], se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12905/2025
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.
Cass. civ. n. 9733/2025
Ai sensi dell'art. 2233, ultimo comma, c.c. i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali vanno redatti per iscritto a pena di nullità, non potendo assumere rilevanza un'ipotetica non contestazione dell'accordo, né potendo trarsi la prova della conclusione del primo accordo dal contenuto di quello successivo. (Nella specie, la S.C. ha che la cassato la decisione che aveva ritenuto che tra le parti fossero intercorsi due distinti accordi in punto di tariffe applicabili a prestazioni forensi, deducendo l'avvenuta conclusione del primo accordo dalla sua mancata contestazione e dalla stipulazione della ulteriore e successiva convenzione - che aveva esteso l'applicazione del primo ad un periodo ad essa antecedente - pur in assenza della necessaria prova scritta).
Cass. civ. n. 2135/2025
E' valido il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., a meno che il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato, per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18 gennaio 2007.
Cass. civ. n. 23738/2024
Il patto di quota lite (vietato dall'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012) è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il patto con cui il compenso dell'avvocato era stato parametrato ad una percentuale dell'importo che, in caso di esito positivo della lite, la cliente avrebbe percepito a titolo di risarcimento del danno conseguente all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole).
Cass. civ. n. 18116/2024
L'opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'art. 32, comma 2, l.fall. e s'inquadra, piuttosto, in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale.
Cass. civ. n. 11523/2024
Il cliente è obbligato, ai sensi dell'art. 61 r.d.l. n. 1578 del 1933, a corrispondere all'avvocato ed al procuratore da lui nominati gli onorari ed i diritti nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari professionali, il cui ammontare va determinato da detto giudice, indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono, avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato prefisso.
Cass. civ. n. 10430/2024
La missiva contenente la richiesta di pagamento "a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata" (nella specie peraltro inviata in corso di causa), in mancanza di una più univoca volontà abdicativa del professionista, non assume valore dispositivo e di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa ed a specifici diritti in esecuzione dell'incarico di patrocinio non essendo ammissibile frazionare l'unitarietà della prestazione professionale.
Cass. civ. n. 33246/2023
In tema di liquidazione del compenso per l'attività svolta dal curatore dell'eredità giacente, il giudice, in assenza di una specifica indicazione da parte del professionista in ordine ai criteri da adottare a tale fine, non può rigettare la relativa domanda per carenza probatoria sul quantum dovendo, in conformità ai criteri di cui all'art. 2233 c.c., verificare se l'attività sia assimilabile ad altra per la quale sono, invece, previste delle tariffe o delle tabelle, oppure, una volta esclusa la possibilità di ricorrere all'analogia, valutando autonomamente quale sia la misura da reputare congrua.
Cass. civ. n. 29184/2023
In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra Presidente del Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto corretta la liquidazione delle spese legali operata senza computare le attività defensionali svolte nella fase istruttoria, neutralizzate, in ossequio al Protocollo di intesa, dalla pronunzia di estinzione per prescrizione, così determinando un compenso sotto i minimi tariffari).
Cass. civ. n. 10438/2023
Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.
Cass. civ. n. 9030/2023
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore in materia civile, qualora le prestazioni siano state svolte in epoca antecedente alla modifica dell'art. 2233 c.c. e del d.l. n. 1 del 2012, in applicazione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari stabilito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942, sono nulle le convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove esse contemplino una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, salvo che sussistano motivi di rinuncia meritevoli di tutela che devono essere oggetto di accertamento da parte del giudice di merito.
Cass. civ. n. 2788/2023
L'avvocato, in caso di mancato compimento dell'incarico stragiudiziale affidatogli, ha diritto di ricevere il compenso relativo all'attività concretamente svolta, qualora ne venga accertata l'idoneità a conseguire il risultato programmato dalle parti. Tale compenso, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere determinato dal giudice di merito sulla base delle voci tariffarie relative alle singole prestazioni rese o, in mancanza, in via equitativa, ai sensi dell'art. 2233 c.c. (Fattispecie relativa all'assistenza legale prestata in vista della stipulazione di un contratto alla fine non concluso.)
Cass. civ. n. 717/2023
Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.
Cass. civ. n. 2788/2023
L'avvocato, in caso di mancato compimento dell'incarico stragiudiziale affidatogli, ha diritto di ricevere il compenso relativo all'attività concretamente svolta, qualora ne venga accertata l'idoneità a conseguire il risultato programmato dalle parti. Tale compenso, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere determinato dal giudice di merito sulla base delle voci tariffarie relative alle singole prestazioni rese o, in mancanza, in via equitativa, ai sensi dell'art. 2233 c.c.
Cass. civ. n. 717/2023
Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.
Cass. civ. n. 38249/2021
L'art. 2233 c.c., nel disporre che, nei rapporti di prestazione d'opera intellettuale, il compenso del professionista è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale di appartenenza, nel caso in cui le parti non lo abbiano pattuito ed esso non possa essere determinato secondo le tariffe o gli usi, si applica agli incarichi scaturenti da un contratto tra il professionista e il cliente, non anche a quelli che derivano da un atto di investitura di natura giudiziaria.
Cass. civ. n. 8539/2018
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore in materia civile, qualora le prestazioni siano state svolte in epoca antecedente alla modifica dell'art. 2233 c.c. e del d.l. n. 1 del 2012, in applicazione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari stabilito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942, sono nulle le convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove esse contemplino una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, salvo che sussistano motivi di rinuncia meritevoli di tutela che devono essere oggetto di accertamento da parte del giudice di merito.
Cass. civ. n. 17726/2018
In tema di compensi per prestazioni professionali di avvocato, il patto di quota lite, stipulato durante la vigenza dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006 (prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, l. n. 247 del 2012), può validamente prevedere compensi maggiori rispetto ai massimi tariffari, in primo luogo, perché la norma menzionata, contenendo una disposizione speciale rispetto al successivo comma 2, elimina in modo "secco" ed univoco il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti senza alcun limite, ed inoltre, perché l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che, assumendo le tariffe massime un ruolo sussidiario e recessivo, esse continuano ad essere obbligatorie, in base all'art. 2, comma 2, d.l. cit., solo nel caso in cui non sia concluso alcun patto tra avvocato e cliente.
Cass. civ. n. 1900/2017
Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.
Cass. civ. n. 23893/2016
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
Cass. civ. n. 6886/2014
Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.
Cass. civ. n. 4081/2014
In tema di contratto d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2233, primo comma, cod. civ., per la liquidazione del compenso del professionista (nella specie, curatore allo scomparso), ove il compenso stesso non sia stato pattuito tra le parti, né sia determinabile in base a tariffe o usi, il giudice deve acquisire il parere dell'associazione professionale di appartenenza.
Cass. civ. n. 2863/2014
Nella determinazione degli onorari dell'avvocato deve tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, senza che tale valutazione costituisca violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato.
Cass. civ. n. 2769/2014
Le disposizioni degli artt. 2229 e seguenti cod. civ., che disciplinano il contratto d'opera intellettuale, non escludono la legittimità di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerosità, nemmeno "iuris tantum".
Cass. civ. n. 20131/2014
Il credito del professionista per il compenso a lui spettante in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera ex artt. 2230 e ss. cod. civ. è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente, sicché esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova del pregiudizio subito, salvo che dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.
Cass. civ. n. 20839/2014
In tema di compensi professionali, la disposizione di cui all'art. 2233, terzo comma, cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis" antecedente alla sostituzione operata dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), che prevede la nullità del cosiddetto patto di quota lite, è norma speciale a carattere tassativo e, come tale, non suscettibile di estensione analogica, sicché essa si riferisce esclusivamente all'attività svolta da professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale e non anche all'attività amministrativo-contabile svolta da un consulente del lavoro in ambito previdenziale e finalizzata al conseguimento di sgravi contributivi.
Cass. civ. n. 25012/2014
L'aleatorietà del patto di quota lite non ne impedisce la valutazione di equità ai fini disciplinari, in quanto l'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, vieta l'accordo quotalizio che preveda un compenso sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto dei fattori rilevanti, quali il valore e la complessità della lite e la natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio. (Principio enunciato in fattispecie soggetta, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248).
Cass. civ. n. 27919/2013
Le tariffe professionali degli avvocati sono applicabili solo per quelle attività tecniche, o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico, che siano considerate nella tariffa, oggettivamente proprie della professione legale in quanto specificamente riferite alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari, e non possono essere, pertanto, applicate, solo perché rese da un professionista iscritto all'albo, alle prestazioni svolte nell'ambito di una commissione "mista", i cui atti siano imputabili esclusivamente all'organo collegiale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'inapplicabilità delle tariffe professionali di avvocato, e quindi del principio della inderogabilità dei minimi tariffari, all'attività svolta dal legale nell'ambito di una commissione della P.A. composta da avvocati ed ingegneri, non valutabile all'esterno come attività del singolo componente, e, dunque, incompatibile con il principio del carattere personale della professione forense).
Cass. civ. n. 11232/2013
In materia di liquidazione degli oneri degli avvocati, nel vigore della disciplina dettata dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e prima della abrogazione delle tariffe professionali ad opera del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il cliente-curatore ed il professionista possono concordare, sia prima che dopo l'espletamento della prestazione professionale, un compenso in deroga ai minimi di tariffa; in assenza di tale accordo, il giudice delegato deve liquidare il compenso spettante al professionista sulla base della tariffa professionale ed avendo riguardo al valore della causa, determinato secondo le norme del codice di procedura civile; soltanto in presenza del parere obbligatorio del competente Consiglio dell'Ordine il giudice delegato può liquidare il compenso in misura inferiore ai minimi di tariffa, se ritiene sussistente una manifesta sproporzione tra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto.
Cass. civ. n. 6519/2012
In tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2233 c.c. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alla sostituzione operante dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite.
Cass. civ. n. 5619/2012
In tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2233 c.c. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alla sostituzione operante dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite.
Cass. civ. n. 27919/2012
Le tariffe professionali degli avvocati sono applicabili solo per quelle attività tecniche, o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico, che siano considerate nella tariffa, oggettivamente proprie della professione legale in quanto specificamente riferite alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari, e non possono essere, pertanto, applicate, solo perché rese da un professionista iscritto all'albo, alle prestazioni svolte nell'ambito di una commissione "mista", i cui atti siano imputabili esclusivamente all'organo collegiale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'inapplicabilità delle tariffe professionali di avvocato, e quindi del principio della inderogabilità dei minimi tariffari, all'attività svolta dal legale nell'ambito di una commissione della P.A. composta da avvocati ed ingegneri, non valutabile all'esterno come attività del singolo componente, e, dunque, incompatibile con il principio del carattere personale della professione forense).
Cass. civ. n. 236/2011
In tema di compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, primo comma, c.p.c., quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice.
Cass. civ. n. 15963/2011
Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia delle comunità europee con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, é legittima l'applicazione delle tariffe professionali (nella specie, dei notai) che fissano i minimi e i massimi degli onorari dei membri degli ordini professionali, qualora siano adottate con misura legislativa o regolamentare da parte di uno Stato membro dell'Unione Europea.
Cass. civ. n. 21585/2011
In tema di procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, integra gli estremi dell'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 45 del codice deontologico forense, la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l'esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in un'ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché a tanto osta il divieto del patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell'art. 45 cit., applicabile "ratione temporis"), che non può essere dissimulato dalla previsione di un palmario per l'esito favorevole della lite.
Cass. civ. n. 21904/2011
In tema di determinazione dei compensi sulla base di tariffe professionali (nella specie, tariffa degli ingegneri ed architetti approvata con legge 4 marzo 1958, n. 143), non integra vizio di violazione o falsa applicazione di legge la mancata osservanza dei criteri previsti da una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici (nella specie, n. 6979 del 1° dicembre 1969), non essendo quest'ultima una fonte normativa di primo o secondo grado integrativa della legge, ma trattandosi di un atto della P.A. proponente criteri non obbligatori.
Cass. civ. n. 21934/2011
Ai sensi dell'art. 2233 c.c., la determinazione del compenso per le prestazioni professionali va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge, o, alternativamente, degli usi eventualmente vigenti nella materia, mentre solo subordinatamente alla accertata impossibilità di applicazione di tali criteri può venire in rilievo la valutazione equitativa del giudice, svincolata dal rispetto dei limiti tariffari. Peraltro, la situazione di impossibilità di reperimento della fonte regolatrice della determinazione del compenso non può ritenersi integrata per il solo dato di fatto della omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia omesso di provvedere alla acquisizione dello stesso, in conformità al disposto del citato art. 2233 c.c.; in tale ipotesi, è, pertanto, illegittima la determinazione del compenso liquidata in base ai minimi tariffari, in quanto operata al di fuori delle condizioni cui la predetta norma codicistica subordina l'esercizio di tale potere da parte del giudice.
Cass. civ. n. 29837/2011
I criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 c.c. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione.
Cass. civ. n. 30590/2011
I criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 c.c. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione.
Cass. civ. n. 20269/2010
Il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e procuratore, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorché quest'ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi di tariffa. La prestazione d'opera del difensore può, infatti, essere gratuita - in tutto o in parte - per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza. Sotto questo riflesso la retribuzione costituisce un diritto patrimoniale disponibile e la convenzione relativa può concretarsi, sul piano sostanziale, anche in un accordo transattivo, in quanto tale, pienamente lecito, rientrando esso nella libera autonomia dispositiva delle parti contraenti, alle quali è soltanto inibito di infrangere il divieto legale sancito dal citato art. 24, e cioè quello di predeterminare consensualmente l'ammontare dei compensi professionali in misura inferiore ai minimi tariffari. (Nella fattispecie, la Corte, confermando la pronuncia di secondo grado, ha escluso che la richiesta periodica di pagamento a "forfait" formulata sulla base di un preventivo accordo in violazione dei minimi fosse qualificabile come lecita rinuncia successiva).
Cass. civ. n. 5415/2009
In tema di esercizio della professione forense, devono considerarsi prestazioni giudiziali, oltre quelle consistenti nel compimento di atti processuali veri e propri, anche quelle che, pur svolgendosi al di fuori del processo, siano strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa; tuttavia l'avvocato, ove richieda ulteriori compensi rispetto a quelli liquidati dal giudice, dei quali siano contestati i presupposti, ha l'onere di indicare quali ulteriori attività abbia svolto in favore del suo assistito e di fornire la prova di averle effettivamente svolte.
Cass. civ. n. 22087/2007
In tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, è il cliente che deve fornire la prova che l'avvocato abbia svolto l'attività difensionale affidatagli con imperizia o comunque con impegno inferiore alla comune diligenza, altrimenti le singole voci ben possono essere liquidate al di sopra del minimo tariffario. Solo se chieda compensi al di sopra del massimo previsti, il professionista deve fornire, a norma dell'articolo 2697 c.c., la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, cioè delle circostanze che nel caso concreto giustifichino detto maggiore compenso, restando in difetto applicabile la tariffa nell'ambito dei parametri previsti. (Fattispecie relativa alla liquidazione, con provvedimento monitorio del 25 giugno 1999, del compenso di avvocato, per attività giudiziaria, oltre il minimo tariffario, ma nei limiti del massimo della tariffa).
Cass. civ. n. 16134/2007
Premesso che il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost. riguarda esclusivamente il lavoro subordinato, in materia di lavoro autonomo, qualora il compenso sia stato pattuito tra le parti anche in riferimento a criteri fissati in un d.m., non è possibile invocare, in sede giudiziaria, l'applicabilità dei diversi criteri indicati dall'art. 2233 c.c. (importanza dell'opera, decoro della professione, tariffe, usi ), i quali possono assumere rilievo solo in difetto di espressa pattuizione.