Art. 2584 – Codice civile – Diritto di esclusività

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale [2424, n.4] ha il diritto esclusivo [2563, 2569, 2577, 2592] di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge [2589].

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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