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Art. 2584 — Diritto di esclusività

Art. 2584 — Diritto di esclusività

Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale [ 2424, n.4 ] ha il diritto esclusivo [ 2563, 2569, 2577, 2592 ] di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge [ 2589 ].

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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