Art. 2249 – Codice civile – Tipi di società

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale [2195 ss.] devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo [2291 ss.].

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa [2135] sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice [2251-2290], a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative [2511 ss.] e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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