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Art. 2250 — Indicazione negli atti e nella corrispondenza

Art. 2250 — Indicazione negli atti e nella corrispondenza

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [ 2188 ] devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [ 2188, 2199, 2200 ] e il numero d’iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [ 2484 ss. ].

Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del Quinto comma non possono essere essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le società di cui al Quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato a una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e Quarto comma.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 16757/2015

In tema di ricognizione di persona, la prova dell’identificazione può essere raggiunta anche valutando la dichiarazione confermativa della individuazione fotografica effettuata nel corso degli atti preliminari allo svolgimento della ricognizione personale. (Fattispecie nella quale la persona offesa riconosceva, in incidente probatorio, l’imputato in termini non di certezza e, prima di procedere all’atto, confermava di avere in precedenza riconosciuto il proprio aggressore in fotografia, dichiarando che il decorso del tempo avrebbe potuto incidere sulle sue capacità di ricordo).

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Cass. civ. n. 7433/2012

L’art. 2751 bis n. 3 c.c., nel testo introdotto dall’art. 2 della legge n. 426 del 1975, nell’accordare il privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, trova applicazione anche se il creditore che esercita l’attività di agenzia sia una società non iscritta nel ruolo degli agenti, poiché ha riferimento alla sola causa del credito originata da detto rapporto, omettendo qualunque riferimento alla qualità personale del creditore; proprio in ragione di tale collegamento tra privilegio e causa del credito, la citata previsione, sebbene collocata nel contesto di una disposizione che valorizza l’apporto personale del creditore, non è in contrasto con l’art. 3 della Cost., per la parificazione tra profitto ricavato dall’agente in forma societaria e salario, né determina la necessità di distinguere tra società di persone e società di capitali e di verificare la preminenza del fattore personale su quello organizzativo.

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Cass. civ. n. 6194/2011

La violazione amministrativa consistente nell’omessa indicazione negli atti e nella corrispondenza delle società di capitali, dell’ammontare del capitale sociale effettivamente versato, prevista dagli artt. 2250, secondo comma, e 2627 (nel testo anteriore alla novella recata dal d.l.vo n. 61 del 2002) c.c., tutela l’esigenza, (derivante da obblighi comunitari) di mettere in condizione i clienti di conoscere la consistenza patrimoniale della società, sicché l’illecito si consuma non già nella predisposizione unitaria e generalizzata di stampati e atti per una serie indeterminata di contrattazioni, bensì ogni qual volta, per una operazione commerciale, i singoli stampati ed atti vengano utilizzati senza le indicazioni anzidette. Ne consegue che, in tali ipotesi, non è applicabile né l’art. 8 della L. 689 del 1981, in quanto relativo alla diversa fattispecie del concorso formale, eterogeneo od omogeneo, che postula l’unicità dell’azione o omissione produttiva di una pluralità di violazioni, né l’istituto della continuazione, previsto soltanto per gli illeciti previdenziali.

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Cass. civ. n. 15684/2000

In tema di responsabilità dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato per mala gestio, fondata sul contratto assicurativo e soggetta alla disciplina ordinaria dettata dal codice civile, l’assicuratore è tenuto a rispettare nell’adempimento della propria obbligazione le norme che regolano l’adempimento delle obbligazioni, compresi gli artt. 1175 e 1375 c.c., con la conseguenza che in caso di ritardo è esposto al risarcimento del danno secondo quanto previsto dall’art. 1224 c.c.; a tal fine l’accertamento del modo e del tempo in cui l’assicuratore è tenuto ad eseguire la propria obbligazione e della sua mora va compiuto in base alle clausole del contratto che individuano il rischio assicurato e regolano la richiesta di pagamento dell’indennità, nonché alla normativa ex art. 1917 c.c., che la disciplina, e non con riguardo ai dettami della legge n. 990 del 1969, relativa all’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti.

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