Art. 2251 – Codice civile – Contratto sociale
Nella società semplice [2249, 2293 e 2297] il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti [1350, n.9, 2643, n.10; art. 204 disp.att. c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se scegli una società semplice, devi sapere che non può essere utilizzata per attività commerciali.
- Il vero rischio è nella responsabilità: i soci rispondono con il proprio patrimonio personale per i debiti della società.
- Ogni socio può agire per la società, salvo limiti pattuiti: senza coordinamento, questo può generare conflitti e problemi operativi.
- Spesso viene utilizzata in ambito familiare, ma proprio per questo richiede chiarezza nei rapporti per evitare contenziosi.
Massime correlate
Cass. civ. n. 29885/2008
Il contratto di una società semplice, tranne nel caso in cui venga conferito un bene il cui trasferimento richieda una forma speciale, è a forma libera e può pertanto essere validamente concluso anche "per facta concludentia"; l'onere di provare la sussistenza del rapporto sociale ove non formalizzato, incombe su chi allega tale rapporto.