Art. 2251 – Codice civile – Contratto sociale

Nella società semplice [2249, 2293 e 2297] il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti [1350, n.9, 2643, n.10; art. 204 disp.att. c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se scegli una società semplice, devi sapere che non può essere utilizzata per attività commerciali.
  • Il vero rischio è nella responsabilità: i soci rispondono con il proprio patrimonio personale per i debiti della società.
  • Ogni socio può agire per la società, salvo limiti pattuiti: senza coordinamento, questo può generare conflitti e problemi operativi.
  • Spesso viene utilizzata in ambito familiare, ma proprio per questo richiede chiarezza nei rapporti per evitare contenziosi.

Massime correlate

Cass. civ. n. 29885/2008

Il contratto di una società semplice, tranne nel caso in cui venga conferito un bene il cui trasferimento richieda una forma speciale, è a forma libera e può pertanto essere validamente concluso anche "per facta concludentia"; l'onere di provare la sussistenza del rapporto sociale ove non formalizzato, incombe su chi allega tale rapporto.

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