Art. 2253 – Codice civile – Conferimenti

Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale [2247, 2286, 2295, n.5].

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale [2282, 2295 n.5].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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