Art. 2295 – Codice civile – Atto costitutivo

L'atto costitutivo della società deve indicare [2328, 2475, 2518]:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale [2292];
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società [2298];
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie [2250, 2299];
5) l'oggetto sociale [2266, 2272 n.2, 2533];
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera [2263, 2286];
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società [2272, n.1, 2307].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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