Art. 2295 – Codice civile – Atto costitutivo

L'atto costitutivo della società deve indicare [2328, 2475, 2518]:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale [2292];
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società [2298];
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie [2250, 2299];
5) l'oggetto sociale [2266, 2272 n.2, 2533];
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera [2263, 2286];
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società [2272, n.1, 2307].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 1106/1995

Costituisce elemento essenziale dell'atto costitutivo di una società occulta avente oggetto commerciale, ai sensi dell'art. 2295, n. 5, c.c., in relazione agli artt. 2249, comma 1 e 2297 dello stesso codice, l'oggetto sociale, che deve essere determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).

Cass. civ. n. 4569/1992

Il contratto costitutivo di società in nome collettivo, che non abbia per oggetto il conferimento di beni immobili, può essere concluso anche oralmente, essendo il documento scritto richiesto solo in funzione dell'eventuale iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2296 c.c.). Tale documento è, pertanto, superfluo per le società irregolari, alle quali si applica, in forza del rinvio di cui all'art. 2293 c.c., la disposizione del precedente art. 2251, secondo il quale il contratto di società (personali) non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

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