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Art. 2268 — Escussione preventiva del patrimonio sociale

Art. 2268 — Escussione preventiva del patrimonio sociale

Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi [ 1294, 1944, 2267, 2304 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18653/2004

Il rapporto di sussidiarietà che lega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società, che per prima può essere chiamata a rispondere dei debiti sociali, non esclude che sia i soci che la società possano essere debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado diverso.

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Cass. civ. n. 12310/1999

In presenza di una cessione, da parte di una società di persone, della propria azienda ad altro soggetto, senza che la cedente sia stata liberata dai debiti relativi all’azienda ceduta, la determinazione di una situazione di coobbligazione solidale fra la cedente ed il cessionario verso i creditori per detti debiti, non determina a favore del socio illimitatamente responsabile della società cedente una estensione del beneficio della preventiva escussione ex artt. 2268 e 2304 c.c., di modo da abilitarlo ad opporre al creditore che gli richiede il pagamento non solo l’operatività di tale beneficio con riguardo al patrimonio della società cedente, ma anche con riferimento al patrimonio del cessionario, atteso che il suddetto beneficio concerne solo il rapporto tra il socio e la società cui partecipa e tenuto conto, d’altro canto, che la solidarietà non implica che tutti i condebitori siano tenuti nella stessa posizione.

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Cass. civ. n. 11921/1990

Il
beneficium excussionis si atteggia diversamente a seconda che si tratti di società in nome collettivo (art. 2304 c.c.) o di società semplice (art. 2268) — la cui disciplina si applica anche alle società di fatto — poiché, in presenza della prima il creditore non può pretendere il pagamento dal socio se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, mentre il socio della seconda, richiesto del pagamento di debiti sociali, può invocare il beneficio indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi.

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