Art. 2267 – Codice civile – Responsabilità per le obbligazioni sociali

I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale [2268, 2271]. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente [1292] i soci che hanno agito in nome e per conto della società [38, 41, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615] e, salvo patto contrario, gli altri soci [2269, 2280, 2291, 2297, 2740].

Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei [1396]; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza [2193, 2290, 204 disp.att.c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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