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Art. 2300 — Modificazioni dell’atto costitutivo

Art. 2300 — Modificazioni dell’atto costitutivo

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo [ 2252 ] e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizione [ 2188, 2626 ].

Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica [ 2703 ].

Le modificazione dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza [ 2193 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2812/2002

In tema di Irpef e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, qualora l’amministratore di società in nome collettivo non provveda tempestivamente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese (ai sensi degli artt. 2295 e 2300 c.c.) della modificazione dell’atto costitutivo rappresentata dal recesso del socio dalla società, e quest’ultimo non comunichi il recesso all’amministrazione finanziaria, il socio medesimo non può opporre ai fini dell’applicazione dell’Irpef sul suo reddito di partecipazione il recesso non iscritto e non comunicato, poiché egli ha il potere di sostituire all’amministratore inerte e, in ogni caso, è gravato, medio tempore, dell’onere di comunicare all’amministrazione l’intervenuto recesso.

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Cass. civ. n. 3486/1998

Mentre nella originaria formulazione dell’art. 269 c.c. antecedente alle modifiche introdotte con la legge di riforma (art. 113 della L. 19 maggio 1975, n. 151) la quale ha soppresso le presunzioni di paternità, la ricerca della paternità naturale era consentita solo nell’ambito di alcune presunzioni legali espressamente previste, il nuovo testo dell’art. 269 cit. prevede l’utilizzabilità di ogni mezzo di prova, salva l’insufficienza — a tale fine — della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti fra la madre ed il preteso padre all’epoca del concepimento. Da ciò consegue che il giudice di merito sia dotato di ampio potere discrezionale nella ricerca degli strumenti di accertamento, e che non sia tenuto ad ammettere tutti gli esami consentiti dalla scienza, essendo egli libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze delle indagini che ritenga idonee e sufficienti per la soluzione della controversia, purché ne dia adeguata motivazione.

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