Art. 2193 – Codice civile – Efficacia dell’iscrizione

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione [34], se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione [2267], a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza [19, 2206, 2207, 2290, 2298, 2300, 2384, 2436].

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge [2297].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale