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Art. 2193 — Efficacia dell’iscrizione

Art. 2193 — Efficacia dell’iscrizione

I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione [ 34 ], se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione [ 2267 ], a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza [ 19, 2206, 2207, 2290, 2298, 2300, 2384, 2436 ].

L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge [ 2297 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13094/1992

In tema di rappresentanza delle società, se ai fatti ad essa inerenti (cessazione, attribuzione della stessa ad altro soggetto, estensione o riduzione del suo ambito) non sia stata data la prescritta pubblicità, gli atti compiuti in nome e per conto della società stessa da un soggetto, che è pienamente legittimato, non sono né inefficaci in senso assoluto, né nulli, ma solo inopponibili al terzo estraneo alla società e sempre che questi, manifestando disinteresse all’efficacia di quegli atti nei suoi confronti, eccepisca l’ignoranza del fatto non iscritto.

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