Art. 2193 – Codice civile – Efficacia dell’iscrizione

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione [34], se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione [2267], a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza [19, 2206, 2207, 2290, 2298, 2300, 2384, 2436].

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge [2297].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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