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Art. 2309 — Pubblicazione della nomina dei liquidatori

Art. 2309 — Pubblicazione della nomina dei liquidatori

La deliberazione dei soci o la sentenza [ 2332, 2450 ] che nomina i liquidatori [ 2275 ] e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese [ 2188, 2626 ].

[ I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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