Art. 2308 – Codice civile – Scioglimento della società

La società si scioglie [2250, 2304, 2305, 2710, 2711], oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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