Art. 2341 – Codice civile – Soci fondatori

La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo [2328, n. 8, 2333, 2340].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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