Art. 2333 – Codice civile – Programma e sottoscrizione delle azioni

La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione [2339, n. 3] sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo [2328] e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili [2335, n. 3, 2340, 2341] e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate [2703] dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico [2699] o da scrittura privata autenticata [1350, n. 13, 2703]. L'atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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