Art. 2340 – Codice civile – Limiti dei benefici riservati ai promotori
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni [2328, n. 8, 2333, 2335, n. 3].
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio [2341].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se partecipi a una spa, le decisioni non sono libere ma seguono regole rigide di competenza e quorum.
- Gli organi sociali hanno funzioni distinte: assemblea, amministratori e collegio di controllo operano su piani diversi.
- Le decisioni adottate in violazione delle regole possono essere impugnate con termini stringenti.
- Una cattiva governance può generare responsabilità anche personali per amministratori e sindaci.