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Art. 2340 — Limiti dei benefici riservati ai promotori

Art. 2340 — Limiti dei benefici riservati ai promotori

I promotori possono riservarsi nell’atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni [ 2328, n. 8, 2333, 2335, n. 3 ].

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio [ 2341 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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