Art. 2364 – Codice civile – Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza

Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria [2368]:
1) approva il bilancio [20, 2423, 2433];
2) nomina e revoca gli amministratori [2350, 2383]; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale [2398, 2400] e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
3) determina il compenso degli amministratori [2389] e dei sindaci [2402], se non è stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti [2393, 2393 bis, 2407, 2408, 2434];
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata [2367, 2386, 2401, 2446, 2447, 2485, 2486] almeno una volta l'anno [20, 2217, 2426, 2472], entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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