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Art. 2417 — Rappresentante comune

Art. 2417 — Rappresentante comune

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti [ 2380 bis ] e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall’ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 2399 [ 2380 bis ].

Se non è nominato dall’assemblea a norma dell’articolo 2451, il rappresentante comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o dagli amministratori della società [ 2831, 2845 ].

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. L’assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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