Art. 2831 – Codice civile – Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o al portatore
Le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.
Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori [2011]; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'articolo 2843 [2839 n. 1, 2845, 2887].
Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti [2410 n. 1, 2413 n. 5, 2414 bis, 2417 ss.] è iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato [2415 n. 1, 2417]. Per l'annotazione [2843] deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina [2839 n. 1].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 1275/1974
Come è dato desumere dalle regole racchiuse negli artt. 2831 secondo comma e 2839 terzo comma del c.c., nonché dal carattere di specialità dell'ipoteca generale (art. 2809 c.c.), l'ipoteca annotata sulle cambiali garantisce esclusivamente il diritto che trae origine dal rapporto cartolare; diritto che opera su piano diverso da quello fondato sul rapporto causale, dato che l'obbligazione cartolare — collegata al titolo all'ordine, destinato alla circolazione — opera, attraverso le girate, con piena autonomia, propria dell'obbligazione cambiaria.