Art. 2455 – Codice civile – Soci accomandatari
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari [2316, 2542].
I soci accomandatari sono di diritto amministratori [2318, 2457, 2458] e sono soggetti agli obblighi degli amministratori [2380 bis] della società per azioni [2392].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13124/2004
In tema di società di persone l'efficacia dichiarativa che consegue all'iscrizione della nomina del socio accomandatario nel registro delle imprese e la provenienza della richiesta di iscrizione dal legale rappresentante della società comportano che dalla iscrizione stessa discenda la presunzione semplice che la persona indicata come accomandataria lo è effettivamente. Ne consegue che, ove il mandato al difensore non provenga da tale persona, spetta al mandante che affermi la propria legittimazione, in contrasto con la registrazione di fornirne la prova.