Art. 2455 – Codice civile – Soci accomandatari

L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari [2316, 2542].

I soci accomandatari sono di diritto amministratori [2318, 2457, 2458] e sono soggetti agli obblighi degli amministratori [2380 bis] della società per azioni [2392].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 13124/2004

In tema di società di persone l'efficacia dichiarativa che consegue all'iscrizione della nomina del socio accomandatario nel registro delle imprese e la provenienza della richiesta di iscrizione dal legale rappresentante della società comportano che dalla iscrizione stessa discenda la presunzione semplice che la persona indicata come accomandataria lo è effettivamente. Ne consegue che, ove il mandato al difensore non provenga da tale persona, spetta al mandante che affermi la propria legittimazione, in contrasto con la registrazione di fornirne la prova.

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