Art. 2457 – Codice civile – Sostituzione degli amministratori

L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio [2383]. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica [2380 bis, 2386, 2458].

Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina [2318, 2455, 2475, 2542].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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