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Art. 2492 — Bilancio finale di liquidazione

Art. 2492 — Bilancio finale di liquidazione

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale [ 2311 ], indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l’ufficio del registro delle imprese [ 2188, 2626 ].

Nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito [ 2964 ], ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.

I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire [ 105 c.p.c. ] La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5716/2002

La decorrenza del termine di tre mesi per proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione di una srl previsto dall’art. 2453 c.c. decorre dalla data del deposito del bilancio stesso presso il registro delle imprese, non avendo il legislatore previsto, per le società di capitali, alcun onere di comunicazione ai soci del bilancio finale di liquidazione (come invece sancito in tema di società in nome collettivo dall’art. 2311 c.c.).

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Cass. civ. n. 6018/1988

Durante il periodo della liquidazione di una società di capitali, cioè dal verificarsi di una causa di scioglimento (quale essa sia, inclusa l’ipotesi della scadenza del termine contemplato nell’atto costitutivo) fino all’estinzione, deve essere redatto, approvato e pubblicato il bilancio annuale, discendendo il perdurare dei relativi obblighi dal protrarsi della vita della società, con l’esigenza, a tutela dei soci e dei terzi, di offrire un quadro fedele delle operazioni di liquidazione già eseguite e della risultante situazione patrimoniale. Pertanto, il liquidatore, il quale ometta, nel termine stabilito, di depositare nella cancelleria del tribunale il bilancio annuale, ovvero renda impossibile detto deposito, con la mancata redazione del bilancio medesimo o convocazione dell’assemblea, per la sua approvazione incorre nella sanzione prevista dall’art. 2626 c.c. (sanzione pecuniaria amministrativa, a seguito della depenalizzazione di cui alla L. 24 dicembre 1975, n. 706).

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