Art. 2545 duodecies – Codice civile – Scioglimento

La società cooperativa si scioglie [2250, 2710, 2711] per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale [2524].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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