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Art. 2565 — Trasferimento della ditta

Art. 2565 — Trasferimento della ditta

La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda [ 2556, 2573 ].

Nel trasferimento dell’azienda per atto tra vivi la ditta non passa all’acquirente senza il consenso dell’alienante.

Nella successione nell’azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria [ 2292, 2566 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5899/2002

Ai sensi degli artt. 2563 e 2565 c.c., la ditta, che può continuare ad essere intitolata al nome dell’imprenditore defunto, si trasmette ai successori unitamente all’azienda, in mancanza di una diversa disposizione testamentaria. Tale trasferimento comporta la possibilità di continuare l’esercizio dell’impresa come originariamente denominata, compreso il nome del titolare non più in vita, che può costituire un elemento indispensabile, o quanto meno utile, per la conservazione dell’avviamento commerciale, perché indice di una continuità operativa, che vale anche a tutelare coloro che abbiano avuto rapporti con l’originario imprenditore.

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Cass. civ. n. 2755/1994

Con riguardo al trasferimento di azienda per atto tra vivi, il contestuale trasferimento della ditta (ai sensi dell’art. 2565, secondo comma c.p.c.) deve essere oggetto di una distinta manifestazione di volontà negoziale, ma tale manifestazione non richiede un’esplicita menzione della ditta nell’atto di trasferimento, potendo la volontà di estendere il trasferimento alla ditta ricavarsi dall’interpretazione dell’atto, sulla base dei criteri interpretativi indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c. Il trasferimento della ditta, necessariamente collegato a quello dell’azienda, ai sensi dell’art. 2565, secondo comma, c.c., può aver luogo anche quando sia trasferita non l’intera organizzazione aziendale, ma solo un ramo di essa suscettibile di costituire un’organica unità, riproducente, sia pure su scala ridotta, le caratteristiche fondamentali dell’azienda originaria.

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