Art. 2292 – Codice civile – Ragione sociale

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale [2295 n. 2, 2326, 2463, 2473, 2515, 2563, 2564, 2567].

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto [2285] o defunto [2284], se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono [2565].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se entri in una società in nome collettivo, rispondi dei debiti con tutto il tuo patrimonio personale.
  • Quando il patrimonio sociale non basta, i creditori possono aggredire direttamente quello dei soci.
  • Entrare in una società già esistente comporta un rischio ulteriore: puoi rispondere anche dei debiti precedenti al tuo ingresso.
  • La responsabilità non finisce con la chiusura della società: può proseguire anche dopo lo scioglimento.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 20839/2017

In tema di società in nome collettivo, il cambiamento del legale rappresentante e la modifica della ragione sociale avvenuti nel corso del processo non comportano la trasformazione della società in un diverso soggetto giuridico.

Cass. civ. n. 18409/2014

In tema di società di persone, la modifica della persona dei soci e della ragione sociale non comporta l'estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto, costituendo le società di persone soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d'imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili.

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