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Art. 2292 — Ragione sociale

Art. 2292 — Ragione sociale

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale [ 2295 n. 2, 2326, 2463, 2473, 2515, 2563, 2564, 2567 ].

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto [ 2285 ] o defunto [ 2284 ], se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono [ 2565 ].

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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