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Art. 510 — Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

Art. 510 — Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

L’accettazione con beneficio d’inventario [ 484 c.c. ] fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione [ 504 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11150/2013

In tema di imposta di successione, l’art. 510 c.c., per cui possono giovarsi dell’inventario anche chiamati diversi da quello che ha fatto la dichiarazione, deve essere interpretato nel senso che i beneficiari non sono quelli che hanno accettato l’eredità puramente e semplicemente, nè quelli decaduti dal beneficio, perchè la redazione dell’inventario non può attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano più in grado di acquistare; ne consegue che la contribuente che abbia accettato con beneficio di inventario ma solo per conto dei figli ed invece puramente e semplicemente per sé, era tenuta, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d.l.vo n. 346 del 1990 (nel testo vigente “ratione temporis”), a presentare la dichiarazione di successione entro sei mesi dalla devoluzione ereditaria, non potendo perciò godere del trattamento più favorevole di cui all’art. 69 della legge n. 342 del 2000, riservato alle dichiarazioni di successione con scadenza posteriore al 31 dicembre 2000.

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Cass. civ. n. 22286/2008

In base al disposto dell’art. 510 cod. civ., a norma del quale la redazione dell’inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici, la volontà di giovarsi di tale forma di accettazione, sebbene debba essere espressa in forma chiara ed univoca, non esige le forme indicate dall’art. 484 cod.civ., poiché, se in ogni caso fosse necessaria l’accettazione formale, nessun giovamento deriverebbe dall’accettazione dell’altro chiamato (principio enunciato dalla S.C. nel caso di coeredi accettanti con beneficio d’inventario e decaduti dal diritto, quali pretendevano di giovarsi dell’inventario legittimamente effettuato, dopo il raggiungimento della maggiore età, dal coerede minorenne al momento dell’apertura della successione).

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Cass. civ. n. 2532/1999

L’accettazione con beneficio di inventario da parte di uno dei chiamati ad un’eredità non determina l’acquisto della medesima anche per gli altri perché l’articolo 510 c.c. non ha tale vis espansiva.

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Cass. civ. n. 8034/1993

In base al disposto dell’art. 510 c.c. la redazione dell’inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici, ma non anche a quelli che siano divenuti tali per essere decaduti dalla facoltà di accettare con beneficio di inventario, non potendo la redazione dell’inventario attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano più in grado di acquistare.

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Cass. civ. n. 782/1982

Ai sensi dell’art. 510 c.c., l’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati all’eredità giova anche agli altri chiamati, mentre non opera a favore di chi, mediante accettazione espressa, tacita o presunta, abbia già acquistato la qualità di erede puro e semplice al momento di detta accettazione beneficiata.

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