Art. 511 – Codice civile – Spese
Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità [461, 484, 712 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15517/2024
La cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, integra donazione indiretta dell'immobile, soggetta, in morte del donante, alla collazione ex art. 746 c.c., giacché tale quota esprime non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio credito all'attribuzione dell'alloggio.
Cass. civ. n. 24242/2023
I conferimenti annuali di prodotti, eseguiti dal socio imprenditore agricolo alla cooperativa agricola di conferimento o di trasformazione, trovano titolo nel contratto sociale che prevede la relativa obbligazione e non costituiscono oggetto di una prestazione accessoria ex art. 2345 c.c.; ne consegue che la consegna dei prodotti non determina l'operatività del principio di corrispettività e non fa sorgere in capo al socio il diritto a un corrispettivo, ma una mera aspettativa alla remunerazione del proprio conferimento, che può anche mancare e che è integrata dall'attribuzione "pro quota" ai soci del profitto conseguito dalla cooperativa tramite l'attività di impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il diritto alla remunerazione del conferimento di latte effettuato da un socio a una cooperativa agricola a r.l., che, a causa di una grave crisi del settore lattiero-caesario, aveva subito una perdita di esercizio).
Cass. civ. n. 12465/2016
In tema di difetti di qualità apparenti nella vendita di cose da trasportare, la decorrenza del termine di denunzia dal giorno del ricevimento è stabilita dall'art. 1511 c.c. solo per le qualità essenziali all'uso cui la cosa è destinata, mentre per le qualità promesse il termine stesso decorre unicamente dalla scoperta del difetto, poiché l'affidamento generato dalla promessa del venditore solleva il compratore dall'onere di verifica alla consegna.
Cass. civ. n. 8916/2004
Le cooperative sociali di servizio di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma primo legge 8 novembre 1991, n. 381 perseguono, al pari di ogni altra società cooperativa, lo scopo mutualistico, ancorché si tratti di mutualità esterna, trascendente gli interessi immediati dei soci, in quanto esse mirano a realizzare nella forma tipizzata della gestione di servizi socio sanitari od educativi, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Pertanto la gestione di servizi socio-sanitari è sufficiente a qualificare come cooperativa sociale la società cooperativa che li gestisca, restando irrilevante, ai fini della determinazione degli obblighi contributivi previdenziali, la qualità personale dei destinatari del servizio o la erogazione di esso a titolo gratuito o a pagamento.
Cass. civ. n. 4021/2004
In relazione alle cooperative edilizie deve escludersi la possibilità di cessione degli alloggi edificati a terzi, con conseguente nullità per illiceità dell'oggetto della delibera di alienazione del bene sociale; tale situazione non è riscontrabile, tuttavia quando la cessione di una parte di edificio ad un estraneo alla compagine sociale costituisca non l'espressione di un'attività commerciale di tipo lucrativo contrapposta al fine mutualistico, bensì uno strumento perché, senza lesione dei diritti dei soci, si conseguano i fini istituzionali ed il migliore soddisfacimento delle disposizioni costituite in capo alla generalità dei soci. (Nella specie la cooperativa edilizia aveva compensato i professionisti che avevano prestato la loro opera per la società con la cessione di alcune unità immobiliari nei costruendi edifici per mancanza di disponibilità finanziarie liquide e senza che questo fatto comportasse lesione dei diritti dei soci prenotatari).
Cass. civ. n. 4496/2000
In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l'art. 1511 c.c. che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali all'occorrenza anche con un'indagine a campione.
Cass. civ. n. 12157/1999
Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di una società cooperativa a responsabilità limitata, che preveda l'obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento, in modo che l'esercizio si chiuda senza utili e senza perdite, dovendosi escludere che tale clausola incida sulla tipologia societaria, trasformando la società in una società a responsabilità illimitata, in quanto detta clausola non impegna i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, ma riguarda i rapporti interni alla società, ed, inoltre, è pienamente compatibile con la realizzazione dell'oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria ad essa funzionale.
Cass. civ. n. 10602/1999
Lo scopo mutualistico di una società cooperativa è caratteristica essenziale del suo costitutivo, ed anche presupposto indefettibile per il godimento della speciale disciplina «di favore», e dunque si traduce nell'indisponibilità, da parte dell'assemblea o del consiglio di amministrazione, del diritto di ciascun socio di partecipare ai programmati benefici dell'attività societaria. Detto scopo nel caso di una cooperativa edilizia, non tollera la cessione a terzi degli alloggi edificati, ove la cessione medesima non sia mero strumento per il conseguimento dei fini istituzionali ed miglior soddisfacimento delle posizioni costituite in capo al socio, ma esprima una scelta contrapposta al fine mutualistico, con il compimento di attività commerciale di tipo lucrativo e lesione di quelle posizioni. Da ciò consegue che, nel caso di estraneità del cessionario alla compagine sociale e dell'elusione dei diritti insorti in favore del socio per effetto dell'operazione mutualistica e del contratto di «prenotazione», la delibera di alienazione del bene sociale è affetta da radicale nullità, per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.c. reso applicabile dal rinvio di cui all'art. 2516 c.c.
Cass. civ. n. 9513/1999
Lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse, che vanno dalla cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità spuria, che, attenuandosi il fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con un'attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro. La possibilità che la cooperativa assuma tali diverse tipologie comporta necessariamente una diversità di posizioni del socio cooperatore, senza, peraltro, che, anche laddove è più accentuato il fine mutualistico (come nelle cooperative di consumo), il parametro normativo di riferimento cessi di essere quelle delle società (come dimostra l'art. 2516 c.c.), pur rimanendo la posizione del socio cooperativo distinta da quella del socio di una società di capitali, in quanto quest'ultimo persegue un fine puramente speculativo, mentre il primo mira di regola ad un risultato economico e ad un vantaggio patrimoniale diverso dal lucro, o comunque peculiare e variante a seconda del ramo di attività cooperativa esercitato dalla società. Tale vantaggio non è costituito (o almeno non lo è prevalentemente) dalla più elevata remunerazione possibile del capitale investito, ma dal soddisfacimento di un comune preesistente bisogno economico (di lavoro, del bene casa, di generi di consumo, di credito ed altri), con la congiunta consecuzione di un risparmio di spesa per i beni o i servizi acquistati o realizzati dalla propria società (come nelle cooperative di consumo), oppure di una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (come nelle cooperative di produzione e di lavoro).
Cass. civ. n. 49/1996
In tema di vendita di cose da trasportare, l'art. 1511 c.c. pone a carico del compratore un onere di diligenza consistente nel dovere di esaminare la cosa comprata per rilevarne vizi o difetti apparenti; cosicché il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno in cui il compratore è stato in grado di esaminare la merce, ossia del giorno in cui questa è stata posta nella sua disponibilità mediante la consegna. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale aveva escluso l'apparenza del vizio della cosa venduta sul presupposto che la merce si trovava confezionata per la spedizione in una scatola non trasparente ed aveva, quindi, ritenuto che il termine per la denunzia dovesse decorrere non dal momento in cui il compratore aveva ricevuto la merce, bensì da quando aveva proceduto all'apertura della confezione).
Cass. civ. n. 12739/1995
Non contrasta con il fine mutualistico delle cooperative di lavoro nelle quali ii servizio svolto a favore dei soci consiste nell'acquisizione di occasioni di lavoro e di adeguata remunerazione mercé un'attività d'impresa svolta sul mercato mediante negoziazione con terzi la possibilità di previsione statutaria di remunerazioni predeterminate a favore dei soci-lavoratori alle scadenze usuali per le retribuzioni del lavoro (nella specie, una clausola dello statuto richiamava la disciplina della contrattazione collettiva relativa ad analoghi rapporto di lavoro). Tale indicazione statutaria, tuttavia, ha carattere vincolante solo quando, o finché, non si ponga in contrasto con i risultati dell'attività imprenditoriale svolta dalla cooperativa, non potendo quest'ultima distribuire ai soci utili che non abbia realizzato.
Cass. civ. n. 1006/1982
Qualora il venditore abbia assunto l'obbligo di consegnare la cosa compravenduta al compratore, l'esecuzione del contratto non si esaurisce con l'avvenuto sdoganamento della merce alla frontiera ma solo con l'effettiva consegna al compratore.
Cass. civ. n. 1953/1976
Con lo stabilire che «le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità», l'art. 511 c.c. detta per tali spese un regime particolare, prevalente su quello dell'art. 90 c.p.c., che rimane operante solo per quanto attiene all'onere dell'anticipazione. Nel caso di eredità accettata col beneficio di inventario da alcuni eredi e puramente e semplicemente da altri, questi ultimi — per il combinato disposto degli artt. 511 e 754 c.c. — sono personalmente e direttamente obbligati, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, verso il notaio per il pagamento del compenso liquidatogli per prestazioni professionali esplicate in dipendenza dell'accettazione beneficiata.
Cass. civ. n. 669/1976
In relazione alla garanzia dovuta dal venditore, ai sensi dell'art. 1511 c.c., un vizio deve considerarsi occulto non solo quando non sia riconoscibile e apparente ad una diretta ispezione, ma anche quando per le caratteristiche del procedimento di fabbricazione della cosa venduta, per la sua consistenza o per le modalità della sua conservazione, ovvero per le circostanze della consegna, esso non possa essere rilevato ad un esame immediato, ma solo dopo che ne sia iniziata l'utilizzazione. A tale ipotesi va equiparata quella in cui, pur essendo in astratto possibile una verifica contestuale, essa tuttavia sarebbe talmente gravosa ed antieconomica da superare i criteri dell'ordinaria diligenza o il normale comportamento dei soggetti nei rapporti commerciali.
Cass. civ. n. 754/1971
Un vizio è apparente, agli effetti dell'art. 1511 c.c. in relazione all'art. 1495 dello stesso codice, quando è di facile percezione ed è sufficiente una normale diligenza per constatarlo, in rapporto alle particolari circostanze della vendita ed alla persona dell'acquirente.
Cass. civ. n. 766/1969
Lo scopo mutualistico di una società cooperativa non è inconciliabile con l'intento di lucro, ben potendo questi due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato. Pertanto, ai fini della applicabilità della norma del secondo comma dell'art. 2540 c.c., che prevede la possibilità del fallimento delle cooperative, per l'accertamento della sussistenza o meno del fine di speculazione di una società cooperativa si deve avere riguardo alla struttura ed agli scopi di essa e non al suo carattere mutualistico.