Art. 511 – Codice civile – Spese

Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità [461, 484, 712 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se hai perso un familiare e non sai cosa fare con beni, debiti e documenti, non sei solo: la successione si apre automaticamente e i termini legali iniziano subito a decorrere.
  • Molti credono che l'eredità si accetti firmando un documento. In realtà basta un comportamento concludente — pagare un debito del defunto, incassare un canone, vendere un bene — per essere considerati eredi a tutti gli effetti, con responsabilità anche per i debiti.
  • In Italia esistono tre forme di delazione ereditaria: per legge, per testamento o per entrambe. Capire quale si applica è il primo passo per evitare errori che possono incidere sul patrimonio personale.
  • La successione non riguarda solo i beni: comprende crediti, debiti, contratti in corso e rapporti giuridici pendenti. Ignorarne la portata può trasformare un'eredità apparentemente positiva in un problema economico.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Massime correlate

Cass. civ. n. 1953/1976

Con lo stabilire che «le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità», l'art. 511 c.c. detta per tali spese un regime particolare, prevalente su quello dell'art. 90 c.p.c., che rimane operante solo per quanto attiene all'onere dell'anticipazione. Nel caso di eredità accettata col beneficio di inventario da alcuni eredi e puramente e semplicemente da altri, questi ultimi — per il combinato disposto degli artt. 511 e 754 c.c. — sono personalmente e direttamente obbligati, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, verso il notaio per il pagamento del compenso liquidatogli per prestazioni professionali esplicate in dipendenza dell'accettazione beneficiata.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale